Alle conseguenze tipiche del diritto di famiglia possono aggiungersi quelle dell'illecito civile, quando il tradimento è stato particolarmente doloroso

di Valeria Zeppilli - Tradire è una condotta di per sé lesiva dell'onore e della dignità del partner e, come noto, può comportare l'addebito della separazione.

Se, poi, il compagno fedifrago sbandiera ai quattro venti la sua marachella all'addebito si aggiunge anche il risarcimento danni.

Del resto, la violazione dei doveri familiari può non limitarsi a comportare solo le conseguenze tipiche del diritto di famiglia essendo possibile che ad esse si aggiungano anche le conseguenze dell'illecito civile, quando il tradimento è stato particolarmente doloroso.

Tale lettura trova oltretutto conferma nella giurisprudenza, se solo si pensa che con la sentenza numero 18853 del 15 settembre 2011 la Corte di cassazione, pur riconoscendo che il dovere di fedeltà non è costituzionalmente garantito, ha sancito che se comunque dalla sua violazione deriva la lesione di diritti costituzionalmente protetti è possibile che chi la abbia posta in essere sia chiamato a risarcire al coniuge i danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile. Anche se la separazione non gli è stata addebitata.

E di certo vi è lesione di diritti costituzionalmente protetti quando il tradimento è stato caratterizzato da dettagli (come il vantarsene in pubblico del suo autore) che lo hanno reso particolarmente frustrante e hanno compromesso la salute psicofisica di chi lo ha subito.

Se, invece, il tradimento è solo oggetto di pettegolezzi ma non è effettivo, il risarcimento potrebbe anche non esserci, ma dall'addebito non si scappa.

Anche di questo assunto troviamo conferma nelle aule di giustizia: con una sentenza di qualche anno fa, infatti, il Tribunale di Milano ha addebitato la separazione a una donna che, durante il matrimonio, frequentava in maniera chiacchierata un altro uomo e dava l'impressione di voler compiere scelte di vita autonome. Nessuna conferma del tradimento è stata necessaria al giudice per far scattare l'addebito, dato che deve reputarsi sufficiente anche un adulterio apparente o sentimentale per offendere l'onore e la dignità del partner e rendere impossibile la convivenza tra i coniugi.

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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