L'istanza per l'esame di revisione va proposta tempestivamente. Patente revocata per chi non supera la prova scritta o pratica

di Lucia Izzo - Il trasgressore che finisce tutti i punti sulla patente è invitato a sottoporsi alla revisione della licenza o della patente: se entro 30 giorni dalla ricezione non presenta istanza, è disposta la sospensione fino al superamento dell'accertamento stesso con esito favorevole e, se non supera l'esame, si incorre nella revoca definitiva del documento


Lo ha precisato il Ministero dei Trasporti con la circolare n. 117 del 18 maggio 2016 (qui sotto allegata) avente ad oggetto "Esami di revisione delle patenti di guida e delle carte di qualificazione dei conducenti".

Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 febbraio 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2016) ha infatti definito i programmi e le modalità di effettuazione degli esami di teoria per la revisione delle patenti di guida e delle qualificazioni CQC.


Se il conducente finisce tutti i punti bonus sulla patente, riceve un provvedimento di revisione e ha 30 giorni di tempo per proporre l'istanza per sostenere l'esame di revisione, altrimenti è disposta la sospensione della patente fino al superamento dell'accertamento stesso con esito favorevole, del documento per cui è stata disposta la revisione. Il provvedimento di sospensione è disposto anche in caso di assenza del candidato dalla prova d'esame cui si era prenotato, qualora sia scaduto il predetto termine di trenta giorni.


Per sostenere l'esame di revisione il candidato dovrà presentare istanza corredata dall'attestazione di versamento su conto corrente e dalla copia del provvedimento che dispone la revisione e, qualora il provvedimento di revisione preveda anche l'accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica, il certificato rilasciato dalla commissione medica locale, che attesta l'idoneità del conducente.


È necessaria tempestività in quanto la predetta istanza ha validità annuale: alla scadenza, il titolare della patente o della qualificazione CQC per la quale è stata disposta la revisione, dovrà presentare nuova istanza. 

Nell'arco di validità dell'istanza, quindi nell'anno, è consentito al conducente sottoposto all'obbligo di revisione per la patente di guida, di svolgere una sola prova di teoria e una sola prova pratica; se il conducente nell'arco annuale di validità sostiene la prova di teoria ma non si sottopone alla prova di guida, dovrà ripresentare nuova istanza e, sulla base di questa, sostenere entrambe le prove.


Per quanto riguarda il provvedimento di revisione della qualificazione CQC, questo può essere disposto esclusivamente nel caso in cui il suo titolare subisca la decurtazione totale del punteggio, ovvero, (come stabilito  dal comma 6 dell'art. 126 bis, del codice della strada), dopo che il titolare della qualificazione CQC "successivamente alla notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti".


La prova d'esame


Gli esami di revisione delle patenti di guida si svolgono in due giorni differenti

Al momento della presentazione dell'istanza di sottoporsi all'esame di revisione, l'Ufficio indicherà al candidato la data in cui lo stesso dovrà sottoporsi alla prova di teoria.


Qualora la prova di teoria abbia esito negativo, l'Ufficio Motorizzazione Civile presso il quale si è svolto l'esame, emana il provvedimento di revoca della patente ai sensi dell'art. 130, comma 1, lettera b), del codice della strada.

Nel caso in cui, invece, la prova di teoria si concluda con esito positivo, il candidato richiederà all'Ufficio Motorizzazione Civile, di fissare la data per sostenere la prova di guida.


La prova pratica si svolge nell'ambito di una seduta d'esame "in conto Stato".

In caso di esito negativo, la patente di guida viene revocata, ai sensi dell'art. 130, comma 1, lettera b), ed il conducente dovrà, eventualmente, riconseguire nuovamente tutte le categorie, fatti salvi i criteri di propedeuticità di cui all'art. 130, comma 2, del codice della strada.


In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, il titolare deve sottoporsi ad esame di revisione della carta stessa sulla base dell'intero programma e secondo le modalità previste per il conseguimento della predetta carta di qualificazione.

Qualora un soggetto sia titolare di carta di qualificazione del conducente sia per il trasporto di merci che di persone, l'esame di revisione debba vertere sul "programma previsto per il titolo abilitativo necessario alla guida del veicolo con cui ha commesso l'infrazione (o le infrazioni) che ha determinato maggiore decurtazione di punteggio". 


Se, invece, il conducente ha subito, alla guida di veicoli di categoria diversa la medesima decurtazione di punteggio, l'esame di revisione si svolge "secondo il programma previsto per il titolo abilitativo necessario alla guida del veicolo con cui ha commesso l'ultima infrazione".



Ministero dei Trasporti, circolare n. 117/2016
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