Nota di commento alla sentenza del Tar Trieste, sezione 1, n. 2 del 07.01.2015

Avv. Francesco Pandolfi - In caso di perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, il Militare potrà utilmente opporsi al grave provvedimento:


a) se la violazione contestata trae origine da un episodio isolato fuori dall'orario di servizio, con conseguente involontaria indisponibilità allo stesso servizio;


b) se nella determinazione della sanzione si tiene conto di un precedente (per disobbedienza aggravata), oggetto di procedimento disciplinare conclusosi senza l'assunzione di alcun provvedimento per l'intervenuta perenzione.

Il caso

Tizio ricorre contro un provvedimento sanzionatorio con il quale il Ministero della Difesa dispone la rimozione del grado e la cessazione del rapporto di servizio. Il militare viene trovato all'interno degli alloggi in stato di ebbrezza; il provvedimento amministrativo tiene conto dei precedenti disciplinari e penali del ricorrente, nello specifico quelli che hanno dato luogo ad una sentenza di condanna per disobbedienza aggravata.

Ne bis in idem

Il militare rivendica però l'eccesso di potere dell'amministrazione per violazione dei principi di gradualità, proporzionalità e ragionevolezza, oltre alla violazione del principio del ne bis in idem.

Mette in evidenza che non c'è proporzione tra la sanzione massima irrogata e il fatto in se; sostiene anche che, nello stabilire la metrica della sanzione, non è possibile tener conto del precedente penale per disobbedienza aggravata in quanto lo specifico episodio, pur trattato con apposito procedimento disciplinare, si è concluso con un nulla di fatto per intervenuta perenzione.

Rivendica poi la violazione del proprio diritto di difesa in quanto è stato interrogato dalla Commissione di disciplina anche sui fatti pur non espressamente contemplati nell'addebito; ribadisce infine la violazione del principio del ne bis in idem in quanto quegli stessi fatti sono stati già oggetto di altro procedimento disciplinare.

Inutile dire che la difesa erariale sostiene, al contrario, la proporzione del provvedimento proprio a fronte del precedente, il tutto ricordando la discrezionalità sul peso da attribuire ai fatti commessi.

Il verdetto della magistratura

Stando al chiaro pensiero dei Giudici triestini, il principio del ne bis in idem impedisce che il potere disciplinare, una volta esercitato e qualunque sia stato l'esito, possa essere attivato per gli stessi fatti.

Nella vicenda qui commentata, la sanzione ha il fine di punire l'assunzione di alcolici; la disobbedienza aggravata può avere un suo ruolo e significato ai fini di un'eventuale recidiva, se oggetto di altra sanzione. Il risultato è invece che, vista l'assenza di sanzioni disciplinari per quel fatto, l'amministrazione non può tenerne conto (arrivando a tanto, il Ministero si renderebbe responsabile dell'elusione dei termini di esercizio dell'azione disciplinare).

In buona sostanza: non essendoci alcun motivo per valutare in questi termini la disobbedienza in questione, rimane da verificare se la grave sanzione della perdita del grado e la cessazione dal servizio sia giusta e proporzionata.

Il militare ha ragione

Il Tar ricostruisce la vicenda ricorrendo alle norme regolamentari in materia di Ordinamento Militare ed inquadrando la fattispecie negli articoli 713 comma 2 (inosservanza dell'obbligo di astenersi anche fuori dal servizio, da condotte che possano condizionare l'esercizio delle funzioni) e 732 (trasgressione al divieto di eccedere nell'uso di bevande alcoliche).

Incorniciata la vicenda sotto il profilo normativo, l'articolo 751 prevede di regola per la prima ipotesi e per la seconda solo ove volontaria la consegna di rigore, che di per se non incide sul rapporto di servizio.

In ogni caso, ciò che sembra veramente esagerato agli occhi dei Giudici è l'aver applicato la più grave delle sanzioni ad una condotta non volontaria che non integra gli estremi dell'illecito penale, arrivando in questo modo a violare i parametri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'illecito punito.

In pratica, in casi analoghi:

La perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari è una circostanza seria ma non irreparabile a certe condizioni: il Militare potrà opporsi nel caso la violazione contestata nasca da un episodio isolato fuori dall'orario di servizio, con conseguente involontaria indisponibilità allo stesso servizio e se nella determinazione della sanzione si tenga conto di un precedente oggetto di procedimento disciplinare conclusosi però senza l'assunzione di provvedimenti a fronte di intervenuta perenzione.

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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