La deposizione del teste è valido elemento probatorio. Il fondo di garanzia deve risarcire la vittima del sinistro provocato dal veicolo non identificato

di Lucia Izzo - Va risarcita la vittima del sinistro provocato da un pirata della strada non identificato, poichè fuggito rapidamente dal luogo dell'incidente, se la condotta colposa di guida di quest'ultimo è supportata da validi elementi probatori, come ad esempio la deposizione di un testimone che ha assistito al sinistro.

In tale situazione sarà il fondo di garanzia per le vittime della strada a occuparsi di ristorare la vittima.


Lo ha disposto il Tribunale di Roma, dodicesima sezione civile, nella sentenza 25819/2015, precisando che "per espressa previsione normativa, articolo 283,comma 2, d.lgs. 209/2005 e con il successivo art. 286 CdS, è esclusa la possibilità di agire per il risarcimento dei danni materiali nell'ipotesi contemplata dal secondo comma dell'art. 283 CdS: nel caso di cui al comma 1, lett a), sinistro cagionato da veicolo o natante non identificato, il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona".


Il ricorrente è un'automobilista che ha subito numerose lesioni a causa di un sinistro stradale provocato dal conducente di una vettura rimasta non identificata, poichè dileguatosi subito dopo l'impatto: durante una curva la donna è stata urtata da un'altra vettura, proveniente dalla direzione opposta, la quale ha invaso la sua corsia di marcia; l'impatto, l'auto della ricorrente sbandava e precipitava in un fosso limitrofo.

A soccorrerla, un testimone che aveva assistito dal proprio balcone all'incidente, il quale aveva poi confermato la ricostruzione dei fatti e la fuga del "pirata".


Per il Tribunale capitolino, pertanto, "la domanda è fondata e merita accoglimento giacché provata":

La storicità del sinistro e l'ascrivibilità dello stesso alla dolosa colposa di guida del conducente dell'autovettura rimasta non identificata, (poichè dileguatasi rapidamente dopo aver provocato l'incidente) sono probatoriamente suffragate dalla curata valutazione ex artt. 115 e 116 c.p.c. delle risultanze istruttorie.

Si, dunque, al risarcimento dei danni morali e biologici a carico del fondo di garanzia per le vittime della strada.


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