L'ordinanza genetica va annullata in caso di motivazione mancante/apparente o di assenza della valutazione di cui all'art. 292 c.p.p.
di Valeria Zeppilli - La custodia cautelare in carcere ha sempre avuto natura di extrema ratio, per la massima compressione della libertà personale che essa comporta.

Oggi, tuttavia, concederla diviene ancora più difficile.

Come sottolineato dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 49175/2015, depositata il 14 dicembre (qui sotto allegata), a seguito delle modifiche al codice di rito penale introdotte dalla legge numero 47/2015, il giudice del riesame ha ora l'obbligo di esercitare il potere di annullamento dell'ordinanza genetica nel caso in cui la motivazione del provvedimento sulla libertà personale manchi o sia apparente.

Il predetto potere deve essere poi esercitato anche nel caso in cui l'ordinanza non contenga l'autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, come invece richiesto dall'articolo 292 del codice di procedura penale.

In realtà, sottolinea la Corte, si tratta di una normativa non del tutto innovativa ma che si adegua a quanto già da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità.

Da essa, in ogni caso, discende che al di fuori delle predette ipotesi, la motivazione dell'ordinanza che decide sulla richiesta di riesame può integrare e completare l'eventuale carenza o insufficienza della motivazione del provvedimento emesso dal primo giudice.

Tale ordinanza, infatti, è strettamente collegata e complementare con quella genetica.

Sulla base di tali argomentazioni e precisazioni, la Corte di cassazione, nel caso di specie ha annullato l'ordinanza con la quale erano stati disposti gli arresti domiciliari di un soggetto indagato per spaccio.

Ciò in quanto l'ordinanza del tribunale della libertà avrebbe omesso di motivare circa l'idoneità o meno a fini cautelari della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Corte di cassazione testo sentenza numero 49175/2015
Valeria Zeppilli

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