La Cassazione ribadisce che il principio generale è quello in base al quale la relata di notifica non necessita di particolari formule sacramentali
di Valeria Zeppilli - Come si sa, la notifica al portiere è nulla in assenza di una specifica attestazione circa il mancato rinvenimento del destinatario, di una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda o di un vicino che accetti la copia dell'atto da notificare.

Tuttavia, lo stesso non può dirsi nel caso in cui a mancare sia l'attestazione della specificità delle vane ricerche: al notificante non è infatti imposto alcun onere in tal senso.

Il principio generale, del resto, è quello per cui la relata di notifica non necessita di particolari formule sacramentali.

A chiarirlo è la sentenza numero 22294/2015, depositata dalla Corte di Cassazione il 30 ottobre scorso (qui sotto allegata). 

Viene così respinto dai giudici il ricorso di un contribuente avverso la sentenza di merito con la quale gli era stato negato l'annullamento della cartella esattoriale.

Il ricorrente lamentava, oltre all'assenza della predetta attestazione, anche di non aver ricevuto la raccomandata con la quale, ai sensi del terzo e del quarto comma dell'articolo 139 c.p.c., l'ufficiale giudiziario deve dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto.

A tal proposito la Corte ha avuto modo di chiarire che, come già precisato con la sentenza numero 21725 emessa dalla seconda sezione in data 4 dicembre 2012, la nullità della notifica al portiere non seguita dalla suddetta raccomandata è applicabile, ratione temporis, esclusivamente dopo l'entrata in vigore del decreto legge n. 248/2007 - legge numero 31/2008 che la ha introdotta.

Dato che nel caso di specie la notifica risaliva ad un momento antecedente, neanche tale doglianza del contribuente è stata accolta dalla Cassazione.

Il ricorso, quindi, è stato integralmente rigettato.

Cassazione, sentenza n. 22294/2015
Valeria Zeppilli

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