Il Tribunale di Roma, con la sentenza numero 15634/2015, ha riconosciuto la nuova tipologia di danno a una famiglia di turisti che, in arrivo per una vacanza a Rio de Janeiro, è stata ospitata in una struttura che, presentata come quattro stelle e vista mare, si affacciava in realtà su altri edifici, aveva lenzuola lise, scarsa igiene e serrature arrugginite e proponeva insetti e scarafaggi come compagni di stanza!
Non importa che siano stati gli stessi turisti a scegliere la struttura: l'agenzia di viaggi e il tour operator che l'hanno proposta dovevano sincerarsi che l'hotel avesse effettivamente le qualità declamate nel sito web e nel dépliant.
L'agenzia di viaggi, infatti, in base al codice del turismo è responsabile per le informazioni fornite circa il pacchetto offerto mentre il tour operator è responsabile dell'effettività e della qualità di quanto proposto e del corretto contenuto dei cataloghi, oltre che di ogni ulteriore diretta comunicazione con i consumatori.
Così l'organizzatore e l'intermediario sono stati condannati in solido non solo a rifondere ai propri clienti la differenza di prezzo tra l'hotel prenotato e un altro di classe superiore cui avrebbero avuto diritto, ma anche a risarcirli del danno non patrimoniale da vacanza rovinata previsto dall'articolo 47 del decreto legislativo numero 79/2011: di certo, infatti, il disagio subito dai turisti ha vanificato o quanto meno limitato i benefici e le aspettative della vacanza.