La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 4359/2004) ha stabilito che "nell'esercizio del servizio di accompagnamento di studenti minorenni a mezzo "scuolabus", gestito dal Comune, la conduzione del minore dalla fermata dell'automezzo fino alla propria abitazione compete, di regola, ai genitori o ai soggetti da costoro incaricati". I Giudici di Piazza Cavour hanno però precisato che ciò "non esime da responsabilità l'addetto al servizio di accompagnamento ove quest'ultimo, allorché alla fermata dell'automezzo non sia presente nessuno dei soggetti predetti, non abbia cura di adottare tutte le necessarie cautele suggerite dall'ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo (come, nella specie, preoccuparsi dell'assistenza nell'attraversamento della strada)".
Una pronuncia della terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 4359/2004)
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