di Gerolamo Taras - L'art. 43, t.u.l.p.s., tassativamente esclude che chi ha riportato condanne per determinati reati (fra i quali il furto aggravato) possa ottenere il porto d'armi. Con sentenza n. 03719/2013 del 7 giugno 2013, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha precisato, ancora una volta (in precedenza sentenze n. 4630/2011, n. 3842/2012 e n. 4731/2012, che hanno puntualizzato l'interpretazione dell'art. 43, t.u.l.p.s..) che "l'effetto preclusivo, vincolante ed automatico, proprio di quelle condanne penali, viene parzialmente meno una volta intervenuta la riabilitazione (ovvero l'estinzione ex art. 445, c.p.p.); più precisamente, viene meno l'automatismo. La condanna, per quanto remota e superata dalla riabilitazione, non perde la sua rilevanza in senso assoluto, ma perde l'automatismo preclusivo. Può semmai essere preso a base di una valutazione discrezionale, che terrà conto di ulteriori elementi, quali ad esempio altre circostanze (non necessariamente di carattere penale) ovvero la intrinseca gravità del reato, e simili". In questo senso e in questi limiti, il Consiglio di Stato, accoglie l'impugnazione contro la sentenza n. 4859 del TAR del Lazio che aveva respinto il ricorso di F.B. per l'annullamento del provvedimento con il quale, il Questore di Roma, aveva revocato all' appellante la licenza di porto di fucile per tiro a volo e, successivamente, respinto l'istanza di riesame. I provvedimenti impugnati (la revoca della licenza e il diniego di riesame) sono stati motivati con la circostanza che l'interessato ha riportato, nel giugno 1998, una condanna "patteggiata" per furto aggravato; e con la considerazione che l'art. 43, t.u.l.p.s., tassativamente esclude che chi ha riportato condanne per determinati reati (fra i quali il furto aggravato) possa ottenere il porto d'armi. Il provvedimento emesso in sede di riesame dava atto che il reato era stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p. ma aggiungeva, secondo le indicazioni della giurisprudenza, che «la concessa estinzione non preclude comunque a questa Autorità la possibilità di valutare il fatto storico che proprio in ragione della tipologia di violazione commessa rimane comunque grave». Il Consiglio di Stato ha giudicato non sufficientemente motivata la valutazione discrezionale della gravità del reato da parte dell' Amministrazione. "Nondimeno, se il provvedimento in esame risulta corretto nella parte in cui si dà carico di esprimere una valutazione discrezionale che abbia per oggetto "il fatto storico", la sua motivazione appare tuttavia inadeguata. Ed invero nulla viene detto delle caratteristiche oggettive del "fatto storico" (si sa solo che l'interessato è stato giudicato a suo tempo per "furto aggravato" senza ulteriori precisazioni sulle circostanze, sulla natura e sul valore della refurtiva, etc.), tanto meno delle ragioni per cui l'autorità di p.s. considera quel fatto rilevante e significativo tanto da sconsigliare una licenza di porto d'armi per uso sportivo (tiro a volo) a distanza di circa tredici anni". Di conseguenza vengono annullati sia la sentenza del T.A.R.,sia gli atti impugnati in primo grado, mentre l'autorità di p.s. dovrà riesaminare il caso e pronunciarsi nuovamente con una motivazione più approfondita. Per queste ragioni le spese dell'intero procedimento sono state compensate fra le parti.
Sentenza N. 03719/2013
Sentenza N. 03719/2013
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