di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite, sentenza n. 6070 del 12 Marzo 2013
Nella presente sentenza la Cassazione a sezioni unite scioglie definitivamente i dubbi sorti in giurisprudenza circa gli effetti riscontrabili in capo alla società ed ai soci a seguito di intervenuta cancellazione dell'azienda dal registro delle imprese e, dunque, ad avvenuta estinzione dell'impresa. In particolare la Corte rileva come si verifichi un duplice ordine di effetti: da una parte, la successione in capo agli ex soci dei rapporti giuridici rimasti in vigore a seguito di estinzione; e, dall'altra, l'impossibilità che la società estinta agisca o venga convocata in giudizio.

Nel primo caso gli ex soci rispondono delle obbligazioni contratte con lo stesso livello di responsabilità che avevano in pendenza di regolare attività sociale, limitatamente alla liquidazione ottenuta o anche illimitatamente, a seconda dei casi. Ad essi inoltre si trasferiscono i beni ed i diritti non compresi nel bilancio di liquidazione della società cessata, a patto che i crediti siano liquidi ed esigibili e non in corso di accertamento giudiziale.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, l'atto stesso della cancellazione impedisce che in un momento successivo la società possa chiamare o essere convenuta in giudizio; nel caso l'estinzione avvenga in pendenza di processo, esso si intende interrotto ex art. 299 e seguenti c.p.c., e potrà essere riassunto per mezzo o avverso i singoli soci.
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