Con sentenza n. 23209, depositata l'8 novembre 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di riassunzione del processo, risulta tempestivo l'atto consegnato in termini al servizio postale, seppure poi pervenuto all'ufficio a termine ormai scaduto. La Suprema Corte ha spiegato che l'atto di riassunzione può essere notificato a mezzo del servizio postale, applicandosi di conseguenza le regole generali quanto al conteggio dei termini. La sentenza è l'esito di un ricorso con cui è stato impugnato il provvedimento del giudice di pace
di Rossano con cui veniva dichiarata l'improcedibilità di un ricorso per riassunzione, a seguito di sentenza di incompetenza pronunciata da altro giudice che aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale. Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso un verbale di contestazione di infrazione al codice della strada con ricorso depositato davanti al giudice di pace di Squillace. A seguito della sentenza d'incompetenza il giudizio veniva riassunto ma il giudice di pace
dichiarava l'improcedibilità del ricorso ritenendo che "lo stesso appare tardivamente proposto rispetto ai termini di impugnabilità del verbale di contestazione previsti per legge enro 60 giorni dalla notifica dello (stesso), atteso che la impugnativa dinanzi al giudice di pace di Squillace, competente per territorio e la successiva pronuncia di competenza non sospende i termini". Il caso finiva in Cassazione dove si contestava la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge 890 del 1982 in relazione all'art. 22, primo comma, della legge 689 del 1981, in quanto si era proceduto alla riassunzione con comparsa affidata al servizio postale. Il ricorrente deduceva inoltre la violazione dell'art. 50 cod. proc. civ., avendo erroneamente il giudice di pace
ritenuto che la sentenza d'incompetenza pronunciata da altro giudice di pace non sospende i termini per l'opposzione a sanzione amministrativa. Investita della questione, la Corte di Cassazione, ritenendo il ricorso fondato ha osservato che "la pronuncia di incompetenza del giudice di pace di squillace fu pubblicato il 14 giudno 2007 e la riassunzione presso il giuice dichiarato competente, giudice di pace di Rossano, fu effettuata con comparsa affidata al servizio postale in data 9 agosto 2007, ampiamente nei termini fissati per la riassunzione. L'atto di rassunzione può essere notificato a mezzo del servizio postale, applicandosi di conseguenza le regole generali quanto al conteggio dei termini e risultando, quindi, tempestivo l'atto consegnato in termini al servizio postale, seppure poi pervenuto all'ufficio a temrine ormai scaduto". Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, la Corte ne ha infine rilevato la fondatezza posto che, "contrariamente a quanto affermato dal giudice di pace, la traslazione del giudizio, determinatasi con la sentenza di incompetenza pronunciata dal giudice di Pace di Squillace, opera la conservazione degli effetti processuali e sostanziali derivanti dalla domanda iniziale".
Consulta il testo della sentenza n./2011

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