Se il venditore ha taciuto che l'autovettura oggetto di compravendita aveva subito un incidente, dovrà risarcire i danni all'ignaro acquirente. E non è necessario dimostrare la malafede. È quanto afferma la seconda sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n.19494/2011) ricordando che "l'obbligazione risarcitoria del venditore per i vizi del bene venduto" Non richiede la dimostrazione della malafede". In altri termini per la condanna è sufficiente che il venditore non riesca a dimostrare di non aver potuto, senza colpa, avere conoscenza dei vizi. Nel caso esaminato da Piazza Cavour l'acquirente aveva successivamente scoperto che l'autovettura acquistata "presentava vizi derivanti da un pregresso incidente". Il caso finiva davanti al giudice di pace
di Ascoli Piceno dove la compratrice chiedeva di essere risarcita. La venditrice però aveva contestato la domanda spiegando che la sua auto aveva subito solo un piccolo incidente era stato completamente riparato e non aveva quindi determinato alcun difetto. La domanda veniva accolta e confermata anche in sede di appello dal Ttribunale della stessa città che faceva anche notare come la venditrice fosse colpevole di aver taciuto la circostanza che la sua auto avesse subito un incidente. Ricorrendo in Cassazione la venditrice aveva tentato di difendersi affermando che il Tribunale nel decidere sull'appello aveva omesso di prendere in considerazione risultanze istruttorie, da cui, secondo il suo assunto, emergerebbe la prova che la venditrice aveva ignorato senza colpa i vizi della cosa. Tale assunto però secondo la suprema Corte appare palesemente generico, non essendo indicati nel ricorso quali elementi probatori in concreto il Tribunale avrebbe colpevolmente ignorato.
Vedi anche:
Il contratto di compravendita

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