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Applicazione della disciplina concorsuale al piccolo imprenditore

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13086 del 28 maggio 2010, ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modifiche apportate dal D.lgs 169 del 2007 all'art. 1 secondo comma della legge fallimentare
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13086 del 28 maggio 2010, ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modifiche apportate dal D.lgs 169 del 2007 all'art. 1 secondo comma della legge fallimentare. I Giudici di legittimità della prima sezione sottolineato come la disposizione, privilegiando il criterio quantitativo rispetto a quello per categorie, ha posto termine al dibattito esegetico sorto circa la sopravvivenza in ambito concorsuale della nozione di piccolo imprenditore avendo eliminato qualsiasi spazio di applicabilità al sistema concorsuale di tale ultima figura, attraverso la fissazione di limiti quantitativi entro i quali l'attività dell'imprenditore […] deve rientrare per essere sottratta al fallimento, nell'ottica della fissazione di un limite di utilità economica dell'apertura della procedura.Tale previsione normativa infatti prevede che non siano sottoposti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al comma 1, i quali esercitino attività commerciale, esclusi gli enti pubblici, i quali dimostrino il possesso congiunto dei requisiti indicati riguardanti i limiti dimensionali dell'impresa. Con la conseguenza che l'imprenditore individuale che esercita l'attività commerciale nelle condizioni postulate dall'art. 2083 c.c. sarà comunque dichiarato fallito se non dimostra di non aver superato i limiti dimensionali fissati dal legislatore. Chiarisce poi la suprema corte che spetta all'imprenditore dimostrare di non aver superato le soglie di cd. fallibilità. Data: 17/07/2010 10:00:00
Autore: Elisa Barsotti