Cassazione: l'annullamento del matrimonio è fuga da responsabilità. Auspicabile estensione della condizione del coniuge divorziato all'ipotesi di annullamento
La Corte di Cassazione (sentenza n. 16789/2009) ha dichiarato manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 in relazione agli artt. 29, 3, 31 Cost., nella parte in cui "contempla il diritto all'assegno per il coniuge divorziato che non abbia mezzi adeguati".Secondo chi ha proposto la questione di legittimità "l'ordinamento imporrebbe obblighi ed oneri tra gli ex coniugi, giustificati dalla permanenza di una famiglia fondata sul
matrimonio non più esistente con il divorzio; si ravviserebbe anche violazione del principio di uguaglianza, in quanto l'obbligo di versare l'assegno cessa con il passaggio a nuove nozze del beneficiario, ma non dell'obbligato, rendendo così più difficile la
costituzione di un nuovo
nucleo familiare".Nel dichiarare la questione manifestamente infondata la Corte ha richiamato una decisione della Consulta (la n. 23 del 1991). La Corte Costituzionale infatti "intervenne, al riguardo, rilevando che la disciplina del
divorzio tende al ripristino di una situazione di uguaglianza tra i soggetti del rapporto matrimoniale, nei limiti in cui ciè è possibile dopo lo scioglimento del vincolo, dando un'ampia e sistematica tutela (più incisiva dopo la novella del 1987) al soggetto economicamente più debole con l'apprestamento di 'adeguati strumenti giuridici', ed affermando la piena conformità al dettato costituzionale della previsione di un assegno di
divorzio, a garanzia della posizione del coniuge, che risulti economicamente pregiudicata dagli effetti dello scioglimento del
matrimonio".Non siamo dunque di fronte ad una ultrattività del vincolo matrimoniale giacchè il permanere dell'obbligo di versare l'assegno dopo la cessazione del vincolo matrimonale si giustifica con il dovere di solidarietà post coniugale che è l'espressione "di un più generale dovere di solidarietà economico-sociale", pure sancito della
Costituzione, all'art. 2 .Anche dopo lo scioglimento del
matrimonio, secondo Piazza Cavour, si rende doverosa una forma di assistenza tra coloro che del
matrimonio stesso sono stati parti, come l'obbligo di corrispondere un assegno periodico a favore dell'ex coniuge privo di mezzi adeguati.Nella parte motiva della
Sentenza la Corte auspica (de jure condendo) anche una itegrazione legislativa che preveda l'estensione della condizione del coniuge divorziato all'ipotesi di annullamento del
matrimonio, "soprattutto quando il periodo di convivenza sia stato non breve, laddove la posizione del soggetto economicamente più debole appare in tal caso inadeguata, e la richiesta di annullamento del
matrimonio può talora configurarsi come una vera e propria fuga dalla responsabilità, per il soggetto che con il
divorzio sarebbe obbligato al pagamento di un assegno".
Data: 19/08/2009 09:00:00
Autore: Roberto Cataldi