Separazione delle carriere: il non detto della riforma costituzionale Roberto Cataldi - 15/03/26  |  Raccomandata semplice e prova dell'invio: limiti della fede privilegiata Lucio Scotti - 10/03/26  |  RSA e rette di ricovero: la Corte d'Appello di Milano conferma che paga il SSN Claudia Moretti - 25/09/25  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  

Cassazione: Lavoratrici madri e licenziamento

Corte di Cassazione (Sent. 16189/2002)
Il divieto di licenziamento così come previsto dall'art. 2 della legge 1204/71 opera in relazione allo stato oggettivo di gravidanza.Ne discende che il licenziamento intimato nonostante tale divieto (che come noto deve ritenersi nullo per effetto della pronuncia della Corte costituzionale 61/91) comporta il pagamento delle retribuzioni successive alla data di effettiva cessazione del rapporto che maturano a decorrere dalla presentazione della certificazione attestante lo stato di gravidanza.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione (Sent. 16189/2002) precisando che tale pagamento è dovuto anche in mancanza di una tempestiva richiesta di ripristino del rapporto e ancorché il datore di lavoro sia inconsapevole dello stato della lavoratrice.

Data: 25/12/2002
Autore: Roberto Cataldi