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Tribunale di Napoli: esercenti servizio distribuzione energia elettrica e modalità di pagamento gratuito

L'art. 6, comma 4, delibera n. 200/99 dell'Autorità per l'energia impone agliesercenti del servizio di distribuzione di energia elettrica (quale è l'Eneldistribuzione s.p.a.) di istituire almeno una modalità di pagamento gratuito dellabolletta.La delibera n. n. 72/2004 diffidava l'Enel ad adempiere. L'Enel impugnava la citatadelibera innanzi al Tar della Lombardia, ma questo rigettava il ricorso con sentenzan. 3948/2005.L'Enel, dopo la diffida, ha adempiuto, ma resta fermo l'inadempimento per il periodoprecedente ed, inoltre, l'Enel, dopo aver adempiuto, non ne ha informato l'utenza.Per tale inottemperanza all'obbligo di informazione l'Enel è stata sanzionata, invirtù della delibera n. 66/07, con una multa di € 11.700.000,00.I consumatori, quindi, hanno agito innanzi ai giudici di pace per il risarcimentodelle spese di pagamento delle bollette (commissioni postali o bancarie), ottenendorisultati positivi.L'Enel, tuttavia, come è suo solito, ha proposto appello innanzi al Tribunale diNapoli, ma quest'ultimo ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primogrado e condannando l'Enel anche alle spese del grado di appello.
Avv. Roberto Napolitano.Via De Gasperi, n. 4580133 - Napolitel e fax 0815526208 Data: 28/11/2007
Autore: Roberto Napolitano