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Inefficacia precetto: sospensione del termine dopo l'istanza art. 492-bis c.p.c.

Dal 28 febbraio 2023 il termine di inefficacia del precetto viene sospeso se il creditore presenta l'istanza ex art. 492 bis c.p.c.


Come funziona il processo esecutivo dal 28 febbraio 2023

La riforma del processo civile prevede anche il riassetto formale e sostanziale dell'esecuzione forzata per assicurare la semplificazione delle forme e dei tempi, con particolare riguardo al settore dell'esecuzione immobiliare, dell'espropriazione presso terzi e delle misure di coercizione indiretta, in vigore dal 28 febbraio 2023.

Tra le maggiori novità, vengono valorizzate, appunto, le misure di coercizione indiretta di cui all'art. 614 bis c.p.c. (c.d. astreinte), viene disposto l'addio alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva, viene prevista la possibilità per il debitore di vendere direttamente l'immobile pignorato.
Viene inoltre, prevista, la sospensione del termine ex art. 481, 1° comma, c.p.c., laddove il creditore presenti l'istanza ex art. 492-bis del codice di rito.

Vedi Come funziona il processo esecutivo dal 28 febbraio 2023

Sospensione termine inefficacia precetto

La riforma prevede novità in relazione all'inefficacia del precetto qualora il creditore presenti l'istanza per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ex articolo 492-bis del codice di rito.

Qualora sia stata avanzata tale richiesta, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, c.p.c. (per il quale il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione), rimarrà sospeso fino alla comunicazione dell'ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o al rigetto da parte del presidente del tribunale dell'istanza ovvero fino alla comunicazione del processo verbale di cui al comma quattro.

Vedi anche la guida Precetto

Data: 27/02/2023 11:00:00
Autore: Redazione