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Avvocati: il gratuito patrocinio compensa i contributi

Gli avvocati possono compensare i crediti spettanti per il gratuito patrocinio con i contributi previdenziali dovuti alla Cassa Forense


Compensazione crediti gratuito patrocinio con contributi previdenziali

La legge di bilancio 2023, accogliendo le richieste formulate dal CNF e da Cassa Forense, sancisce la possibilità per gli avvocati di compensare i crediti relativi a spese, diritti e onorari spettanti per l'esercizio del gratuito patrocinio, con le somme da versare a Cassa Forense a titolo di contributi previdenziali.

In questo modo vengono notevolmente ridotti i tempi di pagamento in favore degli avvocati e gli uffici giudiziari sono sgravati dalla procedura prevista per il pagamento del quantum dovuto agli avvocati per il patrocinio gratuito.

Il limite temporale in cui effettuare l'opzione della compensazione va dal 1° marzo al 30 aprile dello stesso anno, anche se di fatto per la compensazione del credito è possibile procedere nel corso dell'anno in soluzioni diverse.

Dal punto di vista pratico la compensazione può essere effettuata mediante il modello F24 previsto per il pagamento dei contributi previdenziali. Il codice tributo relativo alla compensazione è il 6868.

A tale fine però gli avvocati devono prima emettere fattura registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione del Ministero dell'Economia e delle finanze.

In seguito poi devono optare per la compensazione del credito certificando la sola liquidazione (non il pagamento) dei crediti da parte dell'Autorità giudiziaria con decreto di pagamento non opposto.

Data: 15/02/2023 11:00:00
Autore: Annamaria Villafrate