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Cassazione: niente assegno di divorzio all'ex invalida se arriva l'eredità

Non spetta l'assegno divorzile all'ex moglie invalida che dopo l'eredità è diventata proprietaria di 5 unità abitative che valgono più di 1.252.000 euro


Via l'assegno di divorzio dopo l'eredità alla ex

Se l'ex moglie, grazie a un lascito ereditario, diventa proprietaria di 5 unità abitative immobiliari del valore complessivo di 1.252.000 euro, non si può affermare che la stessa non ha mezzi adeguati per sopravvivere e non può procurarseli, tanto più se, a causa della sua patologia, percepisce un'entrata di oltre 1500 euro mensili dall'Inps.

Va quindi accolta la richiesta di revoca dell'assegno divorzile del marito, perché di fatto, mancano i presupposti per il riconoscimento della misura. Lo afferma la Cassazione nell'ordinanza n. 354/2023 (sotto allegata). Analizziamo ora i fatti fin dall'inizio.

Dopo il divorzio l'ex marito chiede la revoca dell'assegno divorzile riconosciuto dal giudicante alla ex moglie nella misura di 800 euro mensili.

A sostegno della sua richiesta fa presente che la moglie percepisce uno stipendio annuo di oltre 28.000, ha ereditato anche l'altra parte di abitazione in cui risiedeva, mentre lui, prossimo alla pensione, lamenta la diminuzione dei suoi redditi professionali.

Il Tribunale rigetta l'istanza di revoca perché di fatto, l'aver ereditato una parte di abitazione non aumenta la capacità reddituale della ex, abbisognando la parte di immobile ereditato di una ingente attività di ristrutturazione. La stessa inoltre è affetta da una grave malattia degenerativa per la quale le è stata riconosciuta l'invalidità. Vero che stessa percepisce una pensione di oltre 1500 euro, ma tale somma è inferiore alla retribuzione percepita in precedenza e per quanto riguarda l'accompagnamento la stessa non può essere conteggiata a fini reddituali perché di natura assistenziale. Da parte sua il marito non ha diminuito le entrate derivante dalla sua attività professionale sussistendo una differenza lieve rispetto a quanto percepito nell'anno del divorzio e nel 2017.

Impugnata anche questa decisione, l'uomo va incontro a un altro rigetto. Ragione per la quale si rivolge alla Corte di Cassazione che accoglie il primo motivo del ricorso, dichiarando assorbito il secondo perché la Corte di Appello:

Per la Cassazione insomma è evidente che la donna non è priva dei mezzi adeguati per vivere, così come non è impossibilitata a procurarseli, a prescindere dalle sue precarie condizione di salute.

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Data: 13/01/2023 07:00:00
Autore: Annamaria Villafrate