Alcoltest: la polizia non ha l'obbligo di aspettare il difensore Annamaria Villafrate - 13/04/24  |  Inadempimento obblighi stabiliti in sede di separazione e divorzio Matteo Santini - 12/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Revoca donazione solo se il pregiudizio è grave e doloso

Ai fini della revoca della donazione il donatario deve recare un pregiudizio grave al donante con dolo


Revoca donazione per ingratitudine

La Corte d'Appello di Bologna, nel respingere una richiesta di revoca della donazione per ingratitudine con la sentenza n. 1175/2022 (sotto allegata) precisa che a tale fine è necessario un pregiudizio grave in rapporto alla situazione del donante arrecato dolosamente.

Nella vicenda, un'amministratrice di sostegno agisce per chiedere la revoca di una donazione disposta dalla sua assistita alla figlia avente ad oggetto la nuda proprietà di diversi immobili. Nello specifico la revoca della donazione viene richiesta per ingratitudine del donatario ai sensi degli articoli 800 e 801 c.c. che contempla la revoca in caso si ingiuria grave o di grave pregiudizio al patrimonio del donante.

Causa della revocazione una situazione di conflitti familiari insorti a breve distanza dalla donazione e caratterizzati, a detta della madre, da una condotta ingiuriosa, violenta e intimidatoria reiterata della figlia a suo danno.

Richiesta che viene respinta però dalla Corte di Appello, perché ai sensi dell'art. 801 c.c che disciplina la revocazione della donazione per ingratitudine occorre un "danno qualificato: deve trattarsi di un pregiudizio, da un lato, grave — in rapporto, evidentemente, alla situazione economica del donante — e, dall'altro, dolosamente arrecato."

Requisiti che nel caso di specie non sussistono. Parte attrice infatti si lamentata del mancato rilascio dell' immobile sito a Forlì e della mancata restituzione dei costi delle utenze senza però indicare le ragioni per le quali l'immobile non poteva essere locato a causa della occupazione "abusiva" della figlia.

Manca inoltre l'elemento psicologico richiesto dall'art. 801 c.c. La figlia si è sempre occupata della madre, la serenità della famiglia è stata interrotta a causa dell'ingresso nella vita dell'anziana di un'altra persona. Situazione questa che ha evidentemente sorpreso e messo la figlia in uno stato di apprensione, ben lontano dall'astio gratuito descritto dalla madre e dettato dalla volontà di danneggiarla.

Come evidenziato inoltre del resto dal giudice di prime cure, che ha rigettato le istanze della donante, per costante giurisprudenza di legittimità "l'ingiuria grave richiesta dall'art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento, a prescindere, peraltro, dalla legittimità del comportamento del donatario."

Leggi anche Cos'è la donazione

Data: 03/01/2023 07:00:00
Autore: Annamaria Villafrate