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Trust: l'ipotesi del patrimonio 'blindato'

Quando uno strumento giuridico rappresenta una solida garanzia per il futuro: trust, i soggetti coinvolti e i profili procedurali


Il Trust

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Il Trust rappresenta lo strumento per mezzo del quale garantire, in favore del beneficiario, il perseguimento della miglior qualità della vita possibile in ragione dei desideri, dei bisogni, delle aspirazioni e delle risorse economiche disponibili, sollevando il beneficiario del Trust dalla gestione dei rapporti contrattuali, patrimoniali ed economici, segregando, 'blindando' il patrimonio destinato e garantendo, al contempo, il totale e pieno rispetto di quelli che sono i desiderata dello stesso.

Vai alla guida Che cos'è il Trust

Le fonti normative del Trust sono rappresentate, rispettivamente e cronologicamente, dalla Convenzione dell'Aja del 01/07/1985, la quale, in maniera immediata e schematica, enuncia il diritto del disponente di scegliere la legge applicabile e, contestualmente, i requisiti minimi del Trust con la eventualità che possibili vuoti normativo-giuridici vengano colmati attraverso uno specifico richiamo alla legge selezionata in conformità con l'ordinamento interno.

Difatti, volendo entrare nel merito della questione da un punto di vista legislativo, il nostro ordinamento risulta privo di una disciplina di carattere sostanziale in punto alla figura del Trust, peraltro, di derivazione anglosassone. Tuttavia, avendo l'Italia ratificato la summenzionata convenzione senza riserve, con Legge di ratifica n. 364/1989, risultano applicabili, ai Trust interni, non soltanto le leggi degli stati che l'hanno ratificata, ma anche le leggi degli stati che non hanno ratificato la convenzione.

I soggetti coinvolti

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Il trust presuppone l'individuazione di diverse figure tra di loro strettamente interconnesse la cui definizione evidenzia la finalità garantista e tutelante pro futuro nell'interesse del beneficiario.

Nello specifico, le figure principali sono rappresentate da:

Le conseguenze sul piano giuridico

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Quanto detto in punto alla figura del Trust e relativamente ai soggetti coinvolti impone una imprescindibile precisazione di natura prettamente giuridica, volta ad evidenziare gli effetti derivanti da tale strumento.

Il fondo in Trust costituisce un patrimonio su cui viene imposto un vincolo di destinazione che lo tiene separato/distinto dal patrimonio del trustee.

Pertanto, le conseguenze sul piano giuridico sono le seguenti:

Profili procedurali: predisposizione e istituzione del Trust

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La possibilità di predisporre le basi giuridiche necessarie alla configurazione e definizione del Trust presuppone la scelta disgiunta di un atto ben definito: atto istitutivo o testamento.

Nello specifico:

Stefano Raffaele Collazzo

Studio Legale Vitulo

0510827368

Data: 02/07/2022 15:00:00
Autore: Stefano Raffaele Collazzo