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Responsabilità medica: quali interessi in caso di ritardo?

La Cassazione rinvia a ruolo la questione degli interessi applicabili in caso di ritardo nel pagamento dei danni derivanti da responsabilità medica


Risarcimento danni da responsabilità medica

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La Cassazione rinvia alla terza sezione affinché venga decisa la regola sugli interessi da applicare sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica. Questa la conclusione dell'ordinanza interlocutoria n. 12581/2022 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Un paziente agisce in via d'urgenza con ricorso 702 c.p.c contro un'Azienda sanitaria per sentirla condannare al risarcimento dei danni derivanti da un trattamento chirurgico eseguito al colon senza il rispetto delle linee guida.

Il Tribunale condanna l'Azienda al pagamento della somma di € 293.245,49 oltre interessi.

L'Azienda soccombente appella la decisione e la corte di merito lo accoglie, escludendo l'applicazione dell'art. 1284 c.c. comma 4 al caso di specie per quanto riguarda la quantificazione degli interessi dovuti.

Detto comma dispone infatti che "Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali."

Per l'Asl però il tasso corretto da applicare è quello che deriva della differenza "tra tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato ogni anno ai sensi dell'art. 1284 co. 1 c.c."

Gli interessi sono quelli delle transazioni commerciali

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Il paziente però ricorre in Cassazione sollevando un unico motivo sulla questione degli interessi corretti da applicare.

Per il ricorrente è errato non ritenere applicabile al risarcimento del danno derivante dalla responsabilità medica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 1284 c.c. che prevede il calcolo degli interessi dalla domanda giudiziale nella stessa misura prevista per le transazioni commerciali.

Controversia sugli interessi: parola alla III Sezione

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La Cassazione, ritenendo la questione di importante primaria, considerato che sulla stessa non si è ancora affermato un orientamento univoco, ad accezione di due pronunce che, come affermato dall'Asl, non ritengono applicabile la regola di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c., decide di rinviare la causa a un nuovo ruolo per la remissione a una pubblica udienza davanti alla III Sezione.

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Data: 07/09/2022 10:00:00
Autore: Annamaria Villafrate