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Mantenimento figli: non punibile il padre che paga gli arretrati

Per la Cassazione, il padre che in un momento di difficoltà non contribuisce al mantenimento della figlia, ma poi paga gli arretrati non è punibile per tenuità del fatto


L'adempimento tardivo elide l'antigiuridicità

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La Cassazione accoglie il motivo del ricorso con cui un padre, condannato in appello per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore, fa presente di avere pagato tutti gli arretrati, dopo che ha trovato lavoro. Errata per gli Ermellini quindi l'affermazione della Corte di Appello per la quale l'antigiuridicità della condotta persiste se l'adempimento avviene post delictum. Questo quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 10630/2022 (sotto allegata).

Padre paga gli arretrati per la figlia appena trova lavoro

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Un padre viene condannato dalla Corte d'Appello per il delitto di cui all'art. 570, co. 2, n. 2 c.p perché ha fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia.

Nel ricorrere in Cassazione fa valere i seguenti motivi.

L'adempimento tardivo rende la condotta non punibile

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Per la Cassazione annulla la sentenza in relazione al diniego della non punibilità per tenuità del fatto e alla mancata pronuncia sulla richiesta sospensione della pena.

Solo il primo motivo infatti per la Corte non è fondato perché non sottolinea che non rileva che ai bisogni della bambina abbia provveduto la madre. Il padre solo per questo non è esonerato dal provvedere ai bisogni dei figli, anche perché la minore età degli stessi è rappresentativa in ogni caso dello stato di bisogno, che obbliga entrambi i genitori ad adoperarsi per provvedere al loro mantenimento.

Merita invece accoglimento il secondo motivo perché, anche se tardivamente, l'imputato ha adempiuto al proprio obbligo, neutralizzando così il danno arrecato precedentemente. Errata quindi la conclusione della Corte di Appello secondo la quale l'antigiuridicità della condotta non è neutralizzata dall'adempimento tardivo.

Corretta poi anche la contestazione contenuta nel terzo motivo di doglianza perché è errata la conclusione sulla insindacabilità del riconoscimento della sospensione condizionale della pena. La corte d'Appello sulla stessa si sarebbe dovuta pronunciare, perché devoluta con l'atto di appello.

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Data: 28/03/2022 22:00:00
Autore: Annamaria Villafrate