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Tag sui social: serve il consenso?

Pubblicazione delle immagini altrui sul proprio profilo social, tag, regole da seguire e conseguenze per chi non le rispetta


Tag e foto sui social network: cosa dice la legge

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I social network rappresentano per moltissime persone un mondo parallelo in cui ogni giorno trascorrono ore per lavoro, svago e condividere esperienze. L'utilizzo dei social, proprio perché strumento di condivisione, porta a pubblicare foto, anche di gruppo e a inserire tag per apporre un'etichetta.

Tutte queste attività avvengono in modo talmente abitudinario e automatico che non ci si preoccupa di chiedere alla persona ritratta in una foto che si pubblica o a quella taggata se hanno piacere ad apparire su un social e a condividere con il popolo della rete momenti privati della propria vita. Cerchiamo quindi di capire che cosa prevede la legge e come si esprime anche la giurisprudenza al riguardo.

Il diritto all'immagine e la sua tutela

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Iniziamo col dire che il nostro ordinamento tutela l'immagine di ogni persona, punendo l'abuso che viene commesso da chi la pubblica, senza il consenso dell'interessato, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'immagine rappresenta infatti uno degli aspetti più ampi del diritto alla riservatezza ed è uno degli elementi della personalità, che consiste nel diritto di ciascuno di essere riconosciuto come sé stesso anche dalla società.

Sappiamo che ormai, da quasi vent'anni, il concetto di privacy è entrato nella nostra quotidianità e che la sua tutela nel tempo è stata ampliata, anche in conseguenza all'uso sempre più ampio delle tecnologie e dei social.

La prima legge che si è occupata di privacy e di riservatezza della persona e di tutela dell'identità personale è stata la n. 675/1996, poi è intervenuto il Codice della privacy o Codice in materia di protezione dei dati personali e da ultimo la normativa che recepisce il GDPR, ossia il Regolamento UE 679/2016. Anche la legge sul diritto d'autore si occupa di tutelare l'immagine, come vedremo più avanti.

Fatta questa premessa generale di ordine disciplinare vediamo dal punto di vista pratico che cosa si può fare o non si può fare sui social con l'immagine altrui.

Quando si possono pubblicare le foto altrui sui social

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Da quanto abbiamo detto, è bene avere chiaro un concetto, non si possono pubblicare foto, così come video o immagini di un'altra persona se questa prima non ci ha dato il consenso sia di fare la foto che di pubblicarla. Si, perché il fatto che una persona abbia accettato di farsi magari una foto con noi, non significa che automaticamente ci ha dato il consenso anche di pubblicarla.

Per cui se non si chiede il consenso altrui e si pubblica la foto si commette un abuso. La persona ritratta in questo caso può chiedere infatti che l'autorità giudiziaria ordini la rimozione della propria immagine se pubblicata senza il suo consenso, salvo anche il diritto di chiedere il risarcimento del danno.

In che forma deve essere richiesto il consenso?

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Per mettesi al sicuro e non rischiare di avere problemi in futuro è sempre meglio, se l'immagine viene utilizzata in un contesto di lavoro o comunque di tipo professionale, è uso e regola chiedere un consenso scritto al soggetto la cui immagine deve essere pubblicata sul social.

Se si tratta di amici il consenso può essere anche richiesto oralmente, ma è sempre buona regola, anche tra conoscenti, chiedere il permesso sempre in forma scritta, magari anche con strumenti meno formali di una e vera e propria liberatoria come un sms o una email. La forma scritta è sempre preferibile per motivi legali e anche per dare alla persona la possibilità di riflettere su una decisione di cui magari potrebbe pentirsi.

In ogni caso è bene sapere che il consenso, così come è stato dato, può essere sempre revocato. Un ripensamento è sempre consentito.

Casi in cui non è necessario chiedere il consenso

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Il consenso, in base a quanto dispone l'art. 97 della legge sul diritto d'autore n. 633/1941, non è invece necessario nei seguenti casi:

La norma tuttavia pone un limite, nel senso che il ritratto non può essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione appunto o la messa in commercio "rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata."

Pubblicazione di foto di minori sui social

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Per la legge solo i minori che hanno già compiuto i 14 anni di età possono dare il consenso al trattamento dei propri dati personali, immagine compresa.

Per i minori invece degli anni 14 è necessario che il consenso venga espresso dai genitori o da chi ha la responsabilità degli stessi.

La giurisprudenza tutela l'immagine dei minori

Della questione relativa alla pubblicazione delle foto di minori sui social si è occupata in diverse occasioni anche la giurisprudenza.

Il Tribunale di Rieti ad esempio nella sentenza 6-7 marzo 2019 richiama nella motivazione il considerando n. 38 del Regolamento UE n. 679/2016 il quale dispone che: "i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali."

Non solo, il Tribunale in questione precisa anche che "l'inserimento di foto di minori sui social network deve considerarsi un'attività in sé pregiudizievole in ragione delle caratteristiche proprie della rete internet. Il web, infatti, consente la diffusione dati personali e di immagini ad alta rapidità, rendendo difficoltose ed inefficaci le forme di controllo dei flussi informativi ex post."

Da qui l'accoglimento del ricorso della madre e l'ordine alla nuova compagna dell'ex marito di rimuovere dal suo profilo Facebook e su altri social networks, le foto dei figli minorenni.

Ancora più decisa la decisione del Tribunale di Roma, contenuta nell'ordinanza del 23 dicembre 2017, con cui ha ordinato alla madre di rimuovere dal proprio profilo le foto del figlio di 16 anni, che in diverse occasioni aveva espresso la sua contrarierà a rendere noti aspetti della propria vita privata alla sfera dei suoi coetanei, con l'avvertimento che, in caso di persistenza del comportamento sarà comminata la sanzione di 10.000 euro.

Utilizzo di foto altrui per il proprio profilo

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Un altro problema che si verifica di frequente qui social è quello della pubblicazione di immagini e foto altrui sul proprio profilo. Molti sono convinti che solo per il fatto che una foto è stata pubblicata su un social c'è la libertà di utilizzarla a proprio piacimento. La realtà giuridica è un po' diversa. L'art. 96 della legge sul diritto d'autore prevede infatti che "Il ritratto di una persona non puo' essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa."

Chi viola questa regola non solo può essere condannato a rimuovere tutte le immagini che ritraggono il soggetto in questione dal proprio profilo, ma anche a risarcirlo dei danni arrecati.

Se poi chi usa le foto altrui lo fa per assumerne addirittura l'identità e costruire un falso profilo commette il reato di sostituzione di persona, che il nostro codice penale contempla all'art. 494 e punisce con la pena della reclusione fino a un anno se il reato costituisce un altro delitto contro la pubblica fede.

Serve il consenso anche per taggare qualcuno?

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Come anticipato la questione della pubblicazione delle immagini sui social obbliga a capire se ci sono delle regole da rispettare anche quando si tagga qualcuno.

Taggare qualcuno è come etichettare una foto indicando il nome del soggetto che è ritratto nella stessa, per collegare l'immagine al soggetto, per identificarlo insomma.

In questo modo lo si informa che la sua immagine è presente su un profilo social.

Il tag quindi segue di fatto la pubblicazione di un'immagine altrui, per cui, anche per il tag è necessario prima chiedere il consenso della persona, se questa non lo concede non è possibile né taggare né condividere l'immagine.

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Data: 15/11/2021 06:00:00
Autore: Annamaria Villafrate