Reato di sostituzione di persona il sexting con le foto del figlio su Instagram
- Reato di sostituzione di persona
- Sostituzione di persona fare sexting su Instagram
- Integrati tutti gli elementi del reato di sostituzione di persona
Reato di sostituzione di persona
La vicenda processuale
Un soggetto viene imputato per il delitto di cui all'art. 494 c.p, che punisce la sostituzione di persona, perché per procurarsi un vantaggio ha indotto in errore una giovane affetta da disabilità intellettiva e ritardo mentale, facendosi passare per un ragazzo di 20 anni, a cui ha dato un nome di fantasia e per la cui immagine del profilo ha utilizzato le foto del figlio adolescente, ha avviato una relazione nel corso della quale le ha chiesto l'invio di foto e atti sessuali.Sostituzione di persona fare sexting su Instagram
Integrati tutti gli elementi del reato di sostituzione di persona
Detto reato, per la giurisprudenza recente, può realizzarsi anche a mezzo internet quando un soggetto si attribuisce le generalità di un altro, inducendo in questo modo in errore gli utenti della rete. Punibile altresì la condotta di chi, come nel caso di specie, si crea un profilo falso su un social per ottenere dei vantaggi, che possono identificarsi anche con la sola rete di relazioni, al solo fine di soddisfare la propria vanità, in danno della persona offesa.
Nel caso specifico, come richiede l'art. 494 c.p, la persona offesa è stata indotta in errore dall'imputato, che utilizzando le foto del figlio è riuscito ad adescarla e a intrattenere una relazione a distanza.
Non è necessario, come ha precisato la giurisprudenza, che la finalità della condotta del reato, ossia procurare un vantaggio a se stessi o recare un danno ad altri, abbia natura economica o sia ingiusto. Il dolo deve essere finalizzato a indurre in errore la vittima e nel caso di specie è evidente il dolo specifico d'indurre in errore la giovane per ottenere dei benefici sessuali.
Il danno verificatosi in capo alla vittima deve infine identificarsi con l'esasperazione a cui tale rapporto ha condotto la giovane, che ha minacciato addirittura il suicidio.
Niente attenuanti generiche quindi per l'imputato, anche perché non sono emersi elementi che consentono al giudice di riconoscerle in favore dell'imputato, che viene condannato perciò alla pena base di due mesi di reclusioni, che salgono a tre per la continuazione, pena condizionale sospesa e condanna alle spese processuali.
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Data: 04/12/2021 11:00:00Autore: Annamaria Villafrate