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Daspo legittimo se lo striscione offende città e tifosi

La Cassazione conferma il Daspo per i due tifosi che hanno affisso uno striscione allo stadio con frasi che offendono fortemente tifosi e città


Convalida Daspo

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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 21087/2021 (sotto allegata) conferma il Daspo del Questore, convalidato poi dal Gip, emesso nei confronti di due giovani tifosi. Dallo striscione, fortemente offensivo nei confronti della città e dei tifosi, si deduce la pericolosità dei due soggetti, che giustifica il Daspo emesso nei loro confronti.

Nella vicenda, il Giudice per le indagini preliminari convalida con due ordinanze distinte il provvedimento del Questore che ha vietato a due soggetti di accedere per tre anni a impianti sportivi, imponendo agli stessi, per lo stesso periodo, di presentarsi presso una stazione dei Carabinieri in occasione degli incontri disputati da una particolare squadra di calcio.

Daspo da annullare se non tiene conto dell'età e dell'incensuratezza?

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I due tifosi ricorrono in Cassazione con ricorso congiunto ritenendo illegittima la motivazione del provvedimento emesso.

Il giudice ha infatti individuato la pericolosità sociale dei due soggetti "con formule rituali, schematiche e fredde, che non terrebbero conto della giovane età, dell'attività lavorativa svolta, dello stato di incensuratezza e del carattere isolato del gesto compiuto." La misura appare quindi, alla luce di dette considerazioni, eccessiva, irragionevole e quindi da annullare.

La pericolosità si desume dal tenore dello striscione che offende

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La Corte di Cassazione però, non condividendo la tesi difensiva, rigetta il ricorso congiunto. Il provvedimento di convalida ha fatto corretta applicazione dei principi richiesti per l'applicazione del Daspo, considerata soprattutto la pericolosità dei due tifosi.

Nell'ordinanza il Gip ha infatti "richiamato l'episodio che ha giustificato il provvedimento (l'affissione di un grande striscione, alle inferriate dello stadio di (...) contenente offese nei confronti della città e dei tifosi della squadra locale), peraltro ammesso da entrambi i ricorrenti (ultras del ... calcio)", fatto che rientra "nell'alveo dell'art. 6, comma 1, lett. c), l. 13 dicembre 1989, n. 401, tale, dunque, da giustificare in sé l'applicazione della misura di prevenzione in esame, come infatti neppure in astratto contestato. "

Il provvedimento ha anche sottolineato "i presupposti di necessità ed urgenza della misura medesima, legati alla possibilità che i ricorrenti potessero reiterare condotte analoghe in occasione delle successive e prossime manifestazioni sportive della propria squadra." Rilevante poi anche il passo relativo alla "pericolosità dei ricorrenti" dedotta dal tenore dello striscione affisso "fortemente offensivo, così da creare un pericolo per l'ordine pubblico".

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Data: 05/06/2021 15:00:00
Autore: Annamaria Villafrate