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Associazioni specialistiche forensi: devono essere composte da soli avvocati

Il Consiglio di Stato precisa che per essere specialistiche le associazioni forensi devono essere composte da soli avvocati, oppure si rischia un potenziale ma concreto conflitto di interessi


Associazioni specialistiche forensi

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Possono essere riconosciute come associazioni specialistiche forensi e inserite nell'elenco apposito disciplinato dalla legge professionale n. 247/2012, le sole associazioni che annoverano tra gli iscritti esclusivamente avvocati iscritti all'albo e non anche meri giuristi oppure cultori o appassionati della materia.
Riconoscere come associazione specialistica quella in cui è presente una commistione di varie figure professionali (ad esempio, avvocati, magistrati, giuristi di impresa) rischia di realizzare un potenziale, ma concreto, conflitto di interessi coi doveri di indipendenza e di autonomia esigibili dalla figura professionale degli avvocati del libero foro. Di conseguenza, a tali associazioni non potrà essere riconosciuta la qualifica di associazione specialistica né sarà per loro possibile organizzare corsi per ottenere il titolo di avvocato specialista. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato nella sentenza n. 4008 del 24 maggio 2021 (qui sotto allegata)

La vicenda origina dall'impugnazione della delibera CNF del 25 ottobre 2013 da parte di alcune associazioni rappresentanti la categoria forense, ovvero Avvocati giuslavoristi italiani (AGI), Associazione degli avvocati per la famiglia e per i minori (AIAF), Unione Camere penali italiane (UCPI), Unione nazionale delle Camere degli avvocati tributaristi (UNCAT) e Unione nazionale delle Camere civili (UNCC).

In particolare, la delibera impugnata aveva concesso all'Associazione italiana di Diritto del lavoro e della sicurezza sociale (AIDLASS) l'autorizzazione ad organizzare corsi per conferire agli avvocati il titolo di specialista, come previsto dall'articolo 9 ("Specializzazioni") della legge di ordinamento professionale (Legge n. 247/2012).

La normativa

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Come noto, l'art. 9, comma 1, della L. 247/2012, recante la nuova disciplina dell'ordinamento professionale forense, riconobbe agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista, secondo le modalità stabilite, nel rispetto delle previsioni del medesimo art. 9, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, previo parere del CNF e "sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF".

Il successivo art. 35, comma 1, lett. s) demandò quindi al CNF d'istituire e disciplinare, con apposito regolamento, l'elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, nel rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento democratico delle stesse nonché dell'offerta formativa sulla materia di competenza, assicurandone la gratuità.
Fu poi il regolamento n. 1 del 13 aprile 2013 del CNF ad emanare le norme sull'istituzione, il riconoscimento e la tenuta dell'elenco delle associazioni specialistiche forensi, disponendo all'art. 3 essenzialmente che:
a) lo statuto di queste ultime prevedesse espressamente, tra i loro fini statutari, la promozione del profilo professionale specialistico, nonché la formazione e l'aggiornamento nella materia di competenza;

b) avessero un numero d'iscritti significativo su base nazionale e fossero presenti con sedi operative in almeno la metà dei distretti di corte d'appello;
c) avessero un ordinamento interno su base democratica;
d) assicurassero l'offerta formativa nella materia di competenza con strutture organizzative e tecnico-scientifiche adeguate.

La delibera del 25 ottobre 2013

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Con l'impugnata delibera del 25 ottobre 2013, il CNF autorizzò la AIDLASS quale associazione forense specialistica: questa, nonostante avesse oltre 800 avvocati iscritti e la presenza in oltre la metà dei distretti di corte d'appello, era caratterizzata da una vocazione socio-culturale (non diretta per forza alla formazione professionale) e da una composizione non esclusivamente di avvocati (componenti esclusivi dell'ordinamento forense), essendovi iscritti anche studiosi di diritto del lavoro, magistrati, sindacati e pure imprese ordinarie.
Contro tale decisione nella parte in cui, in assenza di definizione giuridica della qualificazione di associazione forense, potesse consentire il riconoscimento della qualificazione ad associazioni anche di soggetti diversi dai soli iscritti all'Albo professionale forense) insorsero l'AGI e le Associazioni forensi consorti innanzi al TAR Lazio che, tuttavia, dichiarò inammissibile l'impugnazione attorea per difetto dell'interesse azionato.
Diverso, invece, l'esito in appello in quanto il Consiglio di Stato ritiene di condividere sia la doglianza attorea sui molteplici errori procedurali in cui il CNF incorse nell'accettazione e nella disamina dell'istanza di riconoscimento e prima iscrizione di AIDLASS, sia quella inerente l'ammissione di tale tipologia di associazioni.

Struttura e platea dei soggetti associabili

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Il Consiglio di Stato evidenzia come l'appartenenza di ciascun singolo avvocato ad un'associazione specialistica attesti, nei confronti della clientela, un elemento qualificativo di richiamo commerciale. In particolare "il ruolo che l'associazionismo professionale forense svolge, nel mercato delle professioni legali, s'incentra nella circostanza che ciascun'associazione specialistica comprende solo avvocati i quali, a loro volta, dedicano la propria attività in modo prevalente allo specifico settore dell'ordinamento rappresentato dall'associazione stessa".
Trattasi, dunque, di un'appartenenza che qualifica l'iscritto all'associazione e, al contempo, l'associazione in sé e nel mercato relativo, tant'è che la "maggior rappresentatività" di ciascuno dei sodalizi professionali è data dal numero degli iscritti.
Dunque, quanto a struttura e platea di soggetti associabili, il Consiglio di Stato ritiene che questi ultimi potranno essere solo avvocati e non anche meri giuristi oppure cultori o appassionati della materia, per l'associazionismo dei quali si rinvengono altre libere formazioni sociali, ossia non coinvolte istituzionalmente nel CNF. Se così non fosse, si legge in sentenza, si avrebbe una situazione di potenziale, ma concreto conflitto di interessi coi doveri d'indipendenza e d'autonomia esigibili dalla figura professionale degli avvocati del libero foro.
Ciò si realizza, spiega il Collegio, a causa della presenza nelle associazioni, volte per compito di legge essenzialmente a praticare e realizzare le specializzazioni nella professione forense, di talune categorie contigue ma differenti (magistrati), se non ontologicamente estranee a quest'ultima (non giuristi, imprese), cosa, questa, che potrebbe addirittura configurare associazioni anche del tutto prive di avvocati.

Associazioni forensi: no a commistione istituzionale di diversi ruoli

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Per questo, nella vicenda esaminato, il giudice amministrativo rinviene un'anomalia in un sodalizio come quello dell'associazione controinteressata (AIDLASS), "i cui meriti di associazione culturale sono innegabili, ma irrilevanti" in quanto "il fatto di porre il diritto del lavoro al centro dei suoi interessi culturali non la rende, per ciò solo, associazione di avvocati del lavoro ai sensi del regolamento n. 1/2013, né la rende immune" dai conflitti sopra descritti.
Tra i suoi associati, infatti, sono presenti esponenti delle associazioni sindacali e delle parti datoriali, un dato che non appare illecito in sé, anzi, appare virtuoso negli enti in cui vengono composti i conflitti sociali e del lavoro. Tuttavia, nel caso di specie tali esponenti sono portatori diretti di interessi rispetto ai quali il libero foro ha un dovere di terzietà.
La ragione è evidente e non pare possibile al Collegio che sfugga al CNF: "il compito del libero foro è di affiancare l'una o l'altra parte nell'affermazione dei rispettivi bisogni di tutela (anche stragiudiziale) e di dar loro supporto tecnico-giuridico ai rispettivi convincimenti circa l'interpretazione e la corretta applicazione della legge, in un confronto dialettico avanti la Magistratura, terza per attribuzione istituzionale".
In conclusione, si legge nel provvedimento, non è possibile predicare l'esistenza di un'associazione forense che tolleri, anzi propugni al proprio interno, pur quando essa coadiuvi il CNF, la commistione istituzionale di tutti questi ruoli, fuori da quegli eccezionali casi ove l'ordinamento, in modo espresso e a garanzia di supremi o rilevanti interessi, consenta a tali fini la compresenza di portatori di plurime e distinte esperienze e professionalità. Dall'accoglimento del ricorso deriva l'annullamento della delibera del CNF in data 25 ottobre 2013 (ammissione dell'AIDLASS quale associazione forense specialistica.
Data: 01/06/2021 17:00:00
Autore: Lucia Izzo