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Assegno divorzile all'ex che rinuncia alla carriera per i figli

La Cassazione riconosce l'assegno divorzile alla ex moglie che per una vita si è sacrificata in solitudine per famiglia e figli rinunciando a vita privata e carriera


Assegno divorzile per la moglie che si è sacrificata per i figli

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Nell'ordinanza n. 13724/2021 (sotto allegata) gli Ermellini respingono il ricorso di una marito, che contesta l'obbligo posto a suo carico di corrispondere alla ex moglie l'assegno divorzile, condividendo le conclusione del gravame, che ha valorizzato, nel rispetto dei principi sanciti dalla SU n. 18287/2018, i sacrifici personali e professionali della donna, che si è dedicata in solitudine alla famiglia e a un figlio gravemente malato e poi deceduto.

Nella vicenda, la Corte d'Appello conferma la decisione di primo grado che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di due coniugi, stabilendo a carico del marito un assegno mensile per la ex moglie di 450,00 euro.

Rispetto alla separazione coniugale intervenuta nel 2013 tra i coniugi persiste ancora una significativa disparità economica nonostante la diminuzione del reddito a cui era andato incontro il marito a causa della cessazione della sua attività, compensata però da una pensione congrua e da una casa di proprietà. Peggioramento che comunque è meno importante di quello subito dalla ex moglie, dipendente part-time che ha dedicato la vita alla famiglia e a un figlio gravemente malato, poi deceduto a cui ha sacrificato vita e carriera.

Per i giudici dell'appello l'assegno di 450 euro, invariato rispetto a quanto stabilito in sede di separazione, deve essere rivalutato a partire proprio dal 2013.

Il giudice non ha considerato le proprietà immobiliari della moglie

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Il marito obbligato però ricorre in Cassazione sollevando tre motivi.

Necessario compensare la moglie per i sacrifici personali e professionali

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La Cassazione ritiene il primo motivo inammissibile. L'acquisizione dell'immobile da parte della donna in virtù della successione al figlio, non rileva ai fini delle finalità assistenziali e perequative compensative della misura.

Infondato il secondo motivo con cui il ricorrente ha denunciato l'omesso vaglio da parte della Corte d'Appello, del presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile, rappresentato dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente. Dopo aver riportato il principio sancito in materia di assegno divorzile da parte delle Su n. 18287/2018 per la Suprema Corte la Corte di Appello ha compiuto un attento esame delle rispettive situazioni reddituali, evidenziando la necessità di compensare la ex moglie per aver sacrificato le proprie aspirazioni professionali per la famiglia e la cura del figlio in completa solitudine, come risulta dalle condanne penali a carico del marito, che non ha provveduto neppure a risarcire il figlio.

Fondato invece il terzo motivo sul quale la Corte decide nel merito, respingendo il motivo d'appello sulla liquidazione delle spese.

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Data: 28/05/2021 22:00:00
Autore: Annamaria Villafrate