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Omissione del medico: la probabilità statistica non basta

La Cassazione ricorda che, nel reato colposo omissivo improprio, l'accertamento del nesso di causalità richiede un giudizio di alta probabilità logica


Necessario l'elevato grado di credibilità razionale

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L'accertamento della responsabilità del medico per reato colposo omissivo improprio può ritenersi sussistente solo se il giudice, ipotizzando come avvenuta l'azione che il sanitario non ha tenuto ma che sarebbe stata doverosa, dopo aver escluso l'interferenza di decorsi causali alternativi, rilevi che l'evento non avrebbe avuto luogo o avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.

A tal fine, è in ogni caso indispensabile un "elevato grado di credibilità razionale".

Ragionevole dubbio? Medico assolto

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Ad averlo recentemente ricordato è stata la Corte di cassazione che, nella sentenza n. 33230/2020 qui sotto allegata, ha anche specificato che il medico va invece assolto se permane il ragionevole dubbio sulla reale efficacia condizionante della sua omissione rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo.

In altre parole, se dall'evidenza disponibile il nesso causale risulta incerto e vi sono elementi probatori insufficienti e contraddittori, il sanitario non può essere condannato.

Responsabilità medica e meccanismo controfattuale

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I giudici sono quindi tornati a soffermarsi sul meccanismo controfattuale indispensabile per dimostrare l'effetto salvifico delle cure che il medico ha omesso, che, come si legge in sentenza, non si può fondare solo su "affidabili informazioni scientifiche" ma deve anche considerare le "contingenze significative del caso concreto".

Nel corso del giudizio, quindi, occorre necessariamente considerare:

Solo in tal modo si può stabilire qual è stato l'effettivo rilievo condizionante della condotta umana sull'evento dannoso.

Data: 07/12/2020 14:00:00
Autore: Valeria Zeppilli