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Forze Armate: procedimento disciplinare

Il provvedimento disciplinare sfugge ad un pieno sindacato del giudice, a meno che la valutazione dell'amministrazione sia sproporzionata o incoerente


Procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti

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Nel procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti, compreso il personale militare, l'amministrazione risulta titolare di un'ampia discrezionalità circa la valutazione dei fatti ascritti al dipendente.
Questa è la regola generale.
La valutazione dei fatti si riferisce al convincimento sulla gravità delle infrazioni e sulla sanzione da infliggere.
Ciò in considerazione degli interessi pubblici che devono essere tutelati mediante il procedimento disciplinare.
L'effetto principale di questo criterio è quello secondo cui il provvedimento disciplinare sfugge ad un sindacato pieno della magistratura, la quale per Legge non può sostituire le proprie valutazioni a quelle operate dall'amministrazione di appartenenza del dipendente sotto procedimento.

Casi in cui il dipendente si può rivolgere al giudice

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La regola sopra esposta ammette, però, alcune eccezioni, neanche tanto marginali.
Cioè: è vero che il provvedimento disciplinare non risulta pienamente criticabile nell'aula di giustizia, ma è altrettanto vero che nel momento in cui la valutazione dell'amministrazione risulti inficiata da:
1) travisamento dei fatti,
2) evidente sproporzionalità,
3) convincimento formato sulla base di un processo illogico,

4) risultato del procedimento disciplinare incoerente,
5) decisione disciplinare irrazionale.
Ebbene, in tutti questi casi l'Ordinamento giuridico ammette la reazione del dipendente al procedimento e al conseguente provvedimento sanzionatorio, appunto mediante il ricorso al giudice.

Condotta del dipendente ed interessi dell'amministrazione

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Dunque, in sostanza, l'operazione interpretativa da svolgere è quella di capire se la condotta del dipendente si sia posta in antitesi con gli interessi dell'amministrazione di appartenenza e se abbia messo in evidenza la propensione a violare i canoni deontologici e disciplinari che, nella quotidianità, regolano il comportamento del dipendente, del militare e pubblico ufficiale.
Laddove non dovesse emergere tale conflitto, il ricorso al giudice apparirà un rimedio effettivamente esperibile.

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Data: 16/08/2020 15:00:00
Autore: Francesco Pandolfi