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Bonus affitti 2020: ecco modulo e istruzioni

I cedenti che hanno maturati i crediti potranno effettuare la comunicazione dell'avvenuta cessione dal 13 luglio 2020 al 31 luglio 2021 utilizzando il modulo delle Entrate


Opzione per cessione credito d'imposta

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I beneficiari dei crediti d'imposta introdotti dai decreti-legge 18/2020 (Cura Italia) e n. 34/2020 (Rilancio) potranno comunicare l'opzione per la cessione all'Agenzia delle entrate dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 utilizzando l'apposito modulo diffuso dall'Agenzia stessa.
Lo prevede il provvedimento del 1° luglio 2020 (qui sotto allegato) che anticipa anche l'arrivo di successivi provvedimenti che definiranno le modalità per la comunicazione delle cessioni dei crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui rispettivamente agli articoli 120 e 125 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Come noto, sono stati riconosciuti alcuni crediti d'imposta di natura agevolativa allo scopo di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero:
a) un credito d'imposta per canoni di locazione relativi a botteghe e negozi, di cui all'articolo 65 del D.L. 18/2020;
b) un credito d'imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'articolo 28 del D.L. 34/2020.

Cessione credito d'imposta: ecco il modulo per la comunicazione

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In proposito, l'art. 122 del decreto Rilancio ha previsto che, fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei suddetti crediti possano, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
I cessionari potranno utilizzare il credito con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il modello (qui sotto allegato) dovrà dunque essere utilizzato per comunicare all'Agenzia delle entrate la cessione dei suddetti crediti e i dati dei relativi cessionari, per consentire a questi ultimi di fruire dei crediti medesimi.
La comunicazione dovrà essere presentata direttamente dal beneficiario, esclusivamente in via telematica, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Un successivo provvedimento definirà le modalità per consentire l'invio della comunicazione anche avvalendosi di un intermediario abilitato.

Contenuto della comunicazione

La comunicazione dovrà contenere, a pena d'inammissibilità: il codice fiscale del soggetto cedente che ha maturato il credito d'imposta e del cessionario o dei cessionari, specificando l'importo del credito ceduto a ciascuno di essi; la tipologia del credito d'imposta ceduto; l'ammontare del credito d'imposta maturato; l'importo del credito d'imposta ceduto; gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito d'imposta; la data in cui è avvenuta la cessione del credito. Per il credito previsto dal D.L. Rilancio andranno indicati anche il tipo di contratto e i mesi a cui si riferisce il credito maturato.

Modalità di utilizzo dei crediti d'imposta ceduti

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I cessionari potranno utilizzare i crediti d'imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente. Qualora i cessionari intendano utilizzare i crediti in compensazione, il modello F24 andrà presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
I crediti d'imposta ceduti potranno essere utilizzati anche in compensazione tramite modello F24 dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione. Con una successiva risoluzione saranno istituti appositi codici tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

La quota dei crediti d'imposta ceduti che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione non potrà essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.
In alternativa all'utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la prima cessione i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti. La comunicazione avverrà sempre a cura del cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.
Data: 04/07/2020 09:00:00
Autore: Lucia Izzo