Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Coronavirus: la salute pubblica prevale sul lavoro nei campi

Il Consiglio di Stato respinge l'istanza cautelare di un bracciante messo in quarantena per il Covid19, perché prevale l'interesse alla salute pubblica


di Annamaria Villafrate - Il Consiglio di Stato con il decreto n. 1553/2020 (sotto allegato) dichiara ammissibile il ricorso del bracciante, ma respinge l'istanza cautelare con cui ha chiesto la riforma del provvedimento disposto dal Tar regionale, relativo all'ordine di quarantena obbligatoria con sorveglianza sanitaria e isolamento. Per il Consiglio la tutela della salute pubblica prevale sulla libertà di movimento e sul diritto al lavoro, anche perché a livello nazionale e locale sono state messe in atto tutte le misure necessarie, come la cassa integrazione e servizi per garantire i bisogni alimentari e quelli di prima necessità.

Bracciante contesta l'isolamento e la quarantena Covid19

[Torna su]

Un bracciante si rivolge al Consiglio di Stato per chiedere la riforma del provvedimento del Tar relativo all'ordine di quarantena obbligatoria con sorveglianza sanitaria e isolamento presso la propria residenza. All'appellante, bracciante agricolo, è stato infatti notificato dal Sindaco del Comune l'ordine di quarantena con isolamento domiciliare fino al 3 aprile 2020 "per violazione dell'ordinanza n. 12/2020 del Presidente della Regione Calabria."

I motivi di appello al Consiglio di Stato

[Torna su]
Il bracciante censura il provvedimento perché:
  • non è positivo al virus;
  • non ha avuto contatti recenti con persone contagiate; - non opera in un settore rientrante tra quelli preclusi dai provvedimenti in vigore;
  • lamenta il rischio del licenziamento;
  • si duole per l'impossibilità di compiere le attività di stretta necessità quotidiana;
  • e dichiara di non essere a conoscenza delle ragioni per le quali gli sia stato imposto l'obbligo di quarantena domiciliare, mancando il documento che lo dispone.

La salute pubblica prevale sul diritto al lavoro nel campi

[Torna su]

Il Consiglio di Stato con decreto n. 1553/2020 dichiara l'appello ammissibile, ma respinge l'istanza cautelare. L'appello infatti, per il Consiglio di Stato, è ammissibile ogni qualvolta il provvedimento del Tar produca la definitiva e irreversibile perdita del bene della vita preteso, che deve corrispondere a un interesse costituzionalmente garantito. Con l'appello il ricorrente lamenta l'impossibilità, per il tempo ormai residuo di 4 giorni del decreto, di recarsi al lavoro per evitare il licenziamento e di poter uscire per l'acquisito dei beni di prima necessità. Indubbio quindi che la pretesa vada ad incidere su diritti costituzionalmente garantiti, ragione per cui l'appello è ammissibile. Per accogliere l'istanza cautelare però occorre verificare la consistenza del fumus bonis iuris, (ovvero il possibile riconoscimento della fondatezza della pretesa anche nelle successive fasi del giudizio) e che il danno lamentato sia grave e irreparabile. Proprio in ordine a quest'ultimo punto il Consiglio di Stato ne rileva l'inesistenza in quanto:

Leggi anche:
- Quarantena
- Coronavirus, arriva l'app per il monitoraggio

Data: 06/04/2020 16:00:00
Autore: Annamaria Villafrate