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Risarcimento danni per ritardata assunzione di militare

La sentenza del Tar Lazio sulla ritardata costituzione di un rapporto di impiego, conseguente all'illegittima esclusione dalla procedura di assunzione


Avv. Francesco Pandolfi - Nel caso in cui si verifichi la ritardata costituzione di un rapporto di impiego, a causa dell'illegittima esclusione dalla procedura di assunzione, all'interessato non può riconoscersi il diritto alla corresponsione delle retribuzioni relative al periodo di ritardo nell'assunzione.
Lo ha stabilito il Tar Lazio Sez. 1-bis, con la sentenza n. 2966 del 5 marzo 2020.

Riconoscimento del danno ingiusto

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Ciò in quanto tale diritto presuppone lo svolgimento dell'attività di servizio.
L'interessato può invece chiedere, ai sensi dell'art. 2043 c.c., il risarcimento del danno ingiusto patito in conseguenza delle illegittimità risalenti agli atti o ai comportamenti dell'amministrazione.

Quale danno chiedere

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In questo settore, nel caso si dovesse verificare la tardiva assunzione con retrodatazione giuridica dovuta ad un provvedimento illegittimo della p.a. (nel caso studiato dal Tar si era trattato dell'illegittima esclusione, da un concorso indetto dal Ministero della Difesa, per l'arruolamento di volontari in ferma breve triennale per l'aeronautica militare), il lavoratore potrà agire a titolo di responsabilità extracontrattuale, allegando quale danno ingiusto tutti i pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali conseguenti alla violazione del diritto all'assunzione tempestiva.
In sostanza: non si chiederanno le retribuzioni mancate, ma l'entità della retribuzione diventerà un criterio, il principale criterio, per calcolare in via equitativa il danno subito.

Come fare per calcolare il danno

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Abbiamo detto che, a parere del Tar, il danno non può identificarsi direttamente nella mancata erogazione della retribuzione e contribuzione al dipendente, in quanto queste presuppongono l'avvenuto espletamento della prestazione lavorativa.
Detto questo, si tratta di modellare equitativamente la cifra risarcibile cogliendo la gravità della condotta della p.a. oppure le modalità con cui il richiedente ha speso il proprio tempo nel periodo in cui non ha prestato servizio.
Il risarcimento, allora, non corrisponderà integralmente con le retribuzioni perse nel corrispondente periodo, per la semplice ragione che, non avendo lavorato, il ricorrente non può vedersi riconosciuta l'intera retribuzione.
Il danno maturato andrà allora calcolato in via equitativa, tenendo conto che la persona interessata nel periodo in questione non ha svolto attività lavorativa in favore dell'amministrazione, che avrebbe dovuto assumerlo.
La base di calcolo sarà rappresentata dall'ammontare del trattamento economico netto non goduto, sottoposto ad una certa quota di abbattimento.
Altre informazioni?
Contatta l'Avv. Francesco Pandolfi
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avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com
Data: 19/03/2020 15:00:00
Autore: Francesco Pandolfi