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Eterologa: limiti all'età dei donatori e al numero delle donazioni

Il Consiglio di Stato nel parere sul provvedimento di attuazione della direttiva 2012/39/UE stabilisce limiti all'età dei donatori e al numero delle donazioni


di Annamaria Villafrate - Nello schema di decreto contenente il regolamento di attuazione della direttiva europea n. 2012/39 manca l'indicazione dei limiti di età dei donatori e il numero delle donazioni in riferimento alla procreazione medicalmente assistita. Questo quanto emerge dal parere n. 1732/2019 (sotto allegato) del Consiglio di Stato emesso su richiesta del Ministero della Salute. All'amministrazione quindi il compito di introdurre questi dati mancanti nel provvedimento, per garantire il successo della pratica e la salute dei soggetti coinvolti. Con l'accortezza di adeguare nel tempo i suddetti parametri all'evoluzione scientifica in materia.

Indice:

La richiesta di parere del Ministero della Salute

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Il Ministero della Salute si rivolge al Consiglio di stato per avere un parere sullo schema di decreto contenente il "Regolamento che recepisce la direttiva 2012/39/UE della Commissione del 26 novembre 2012, che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani".

Il decreto in questione, oltre a risolvere un contenzioso di fronte alla Corte di Giustizia, si pone infatti l'obiettivo di attuare la direttiva 2006/17/CE, che non è stata recepita prima a causa del divieto della procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, venuto meno dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 162/2014. Questo rende necessario "riesaminare tutta la normativa interna in materia di cellule e tessuti umani, poiché essa non contiene le disposizioni europee relative alle cellule riproduttive donate da soggetti diversi dai componenti della coppia ricevente."

Servono limiti di età e al numero delle donazioni

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Il Consiglio di Stato, nell'esaminare la documentazione prodotta dal Ministero rileva come già il Consiglio Superiore della Sanità si sia espresso favorevolmente sullo schema, proponendo alcune modifiche, peraltro condivise, due delle quali, nello specifico, del seguente tenore:

Mancano gli aspetti condivisi dal Consiglio Superiore della Sanità

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Il Consiglio di Stato, condividendo quanto espresso dal Consiglio Superiore di Sanità, alla luce della normativa europea e interna in materia rileva come in effetti:

Ciò che rileva tuttavia il Consiglio di Stato è come nello schema del decreto manchino proprio gli aspetti condivisi dal Consiglio Superiore di Sanità.

Non è infatti sufficiente la generica locuzione che prevede che "la selezione dei donatori avviene in base all'età", perché rischia di conferire troppa discrezionalità all'amministrazione.

Inoltre è ormai sdoganato il principio che ammette la possibilità, con fonte secondaria, di modificare gli allegati tecnici contenuti in una primaria, in considerazione della loro natura non normativa in senso stretto. Così come è da ritenere che, trattandosi di dare attuazione a una Direttiva Europea, che richiede l'intervento attuativo della normativa interna, sia il nostro legislatore a dover scegliere la fonte più opportuna a realizzare lo scopo della normativa europea.

Conclusioni

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In conclusione, in questo schema di decreto l'amministrazione competente, dovrà:

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Data: 19/06/2019 15:00:00
Autore: Annamaria Villafrate