Pensioni d'oro: al via i tagli
di Annamaria Villafrate - La circolare INPS n. 62 del 7 maggio 2019 (sotto allegata) rende noti i meccanismi dei tagli delle pensioni d'oro sopra i 100.000 euro, i trattamenti pensionistici interessati da questa decurtazione, gli importi esclusi e le modalità di calcolo.
Una misura annunciata da anni da diversi Governi e messa in atto per volontà dell'esecutivo Giallo Verde al fine di colmare una disuguaglianza sociale divenuta ormai insopportabile:
- Ridotte le pensioni d'oro sopra i 100.000 euro
- Le aliquote percentuali di riduzione
- Le pensioni interessate dal taglio
- Trattamenti esclusi dal taglio
Ridotte le pensioni d'oro sopra i 100.000 euro
Annunciato da diversi Governi, ma mai messo in atto fino ad oggi, il taglio alle pensioni d'oro prende il via.
La circolare INPS n. 62 del 7 maggio 2019 (sotto allegata) fornisce le indicazioni necessarie a Dirigenti, responsabili e Coordinatori per procedere ai tagli.
A mettere a dieta le pensioni d'oro ci ha pensato l'art 1, commi 261-268 della legge di bilancio 2019 n. 145/2018 che sancisce la riduzione "dei trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata" i cui importi risultino superiori a 100.000 euro lordi annui.
Le aliquote percentuali di riduzione
In sostanza verranno tagliate le pensioni lorde superiori ai 100.000 euro, attraverso l'applicazione di aliquote che aumentano all'aumentare dell'importo della pensione.
Questi gli scaglioni di riferimento per i tagli e le relative percentuali:
- 15% per importi da 100.000,01 a 130.000,00 euro;
- 25% per importi da 130.000,01 a 200.000,00 euro;
- 30% per importi da 200.000,01 a 350.000,00 euro;
- 35% per importi da 350.000,01 a 500.000,00 euro;
- 40% per importi eccedente i 500.000,01 euro.
Le pensioni interessate dal taglio
La circolare INPS precisa che saranno interessati dai tagli i trattamenti pensionistici diretti, compresi quelli con decorrenza infra annuale a carico delle forme pensionistiche, a carico del "Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335" compresi i supplementi di pensione e le pensioni supplementari, senza che rilevi il sistema di calcolo di liquidazione.
Trattamenti esclusi dal taglio
Ai fini della determinazione dell'importo pensionistico (rideterminato annualmente in base all'indice di rivalutazione), colpito dalla decurtazione non si terrà conto di queste prestazioni:
- pensioni di invalidità a carico della gestione esclusiva, come quelle di privilegio dipendenti da causa di servizio e quelle di inabilità ordinaria riconosciute dopo la cessazione dal servizio per:
- infermità non dipendente da causa di servizio;
- inabilità assoluta e permanente a qualsiasi lavoro e inabilità alle mansioni;
- inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa
- pensioni relative a invalidità specifica riconosciuta per gli iscritti ai fondi sostitutivi;
- assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità (legge n. 222/1984);
- pensioni ai superstiti e di reversibilità ai superstiti;
- pensioni alle vittime del dovere o di azioni terroristiche a cui si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- trattamenti pensionistici liquidati ai sensi della legge n. 228/2012 e dei decreti legislativi n. 42/2006 e n. 184/1997.
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Data: 08/05/2019 17:00:00Autore: Annamaria Villafrate