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Pensioni d'oro: al via i tagli

Dal primo gennaio 2019 e per 5 anni le pensioni d'oro sopra i 100.000 euro subiranno un taglio percentuale che aumenterà con l'aumentare dell'importo dell'assegno


di Annamaria Villafrate - La circolare INPS n. 62 del 7 maggio 2019 (sotto allegata) rende noti i meccanismi dei tagli delle pensioni d'oro sopra i 100.000 euro, i trattamenti pensionistici interessati da questa decurtazione, gli importi esclusi e le modalità di calcolo.
Una misura annunciata da anni da diversi Governi e messa in atto per volontà dell'esecutivo Giallo Verde al fine di colmare una disuguaglianza sociale divenuta ormai insopportabile:

Ridotte le pensioni d'oro sopra i 100.000 euro

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Annunciato da diversi Governi, ma mai messo in atto fino ad oggi, il taglio alle pensioni d'oro prende il via.

La circolare INPS n. 62 del 7 maggio 2019 (sotto allegata) fornisce le indicazioni necessarie a Dirigenti, responsabili e Coordinatori per procedere ai tagli.

A mettere a dieta le pensioni d'oro ci ha pensato l'art 1, commi 261-268 della legge di bilancio 2019 n. 145/2018 che sancisce la riduzione "dei trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata" i cui importi risultino superiori a 100.000 euro lordi annui.

Le aliquote percentuali di riduzione

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In sostanza verranno tagliate le pensioni lorde superiori ai 100.000 euro, attraverso l'applicazione di aliquote che aumentano all'aumentare dell'importo della pensione.

Questi gli scaglioni di riferimento per i tagli e le relative percentuali:

Le pensioni interessate dal taglio

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La circolare INPS precisa che saranno interessati dai tagli i trattamenti pensionistici diretti, compresi quelli con decorrenza infra annuale a carico delle forme pensionistiche, a carico del "Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335" compresi i supplementi di pensione e le pensioni supplementari, senza che rilevi il sistema di calcolo di liquidazione.

Trattamenti esclusi dal taglio

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Ai fini della determinazione dell'importo pensionistico (rideterminato annualmente in base all'indice di rivalutazione), colpito dalla decurtazione non si terrà conto di queste prestazioni:

- pensioni di invalidità a carico della gestione esclusiva, come quelle di privilegio dipendenti da causa di servizio e quelle di inabilità ordinaria riconosciute dopo la cessazione dal servizio per:

- pensioni relative a invalidità specifica riconosciuta per gli iscritti ai fondi sostitutivi;

- assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità (legge n. 222/1984);

- pensioni ai superstiti e di reversibilità ai superstiti;

- pensioni alle vittime del dovere o di azioni terroristiche a cui si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

- trattamenti pensionistici liquidati ai sensi della legge n. 228/2012 e dei decreti legislativi n. 42/2006 e n. 184/1997.


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Data: 08/05/2019 17:00:00
Autore: Annamaria Villafrate