Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Renna in giardino? E' reato

Per la Cassazione, detenere una renna in giardino per motivi decorativi, in quanto animale selvatico, costituisce reato di pericolo per la salute pubblica


di Annamaria Villafrate - Se a qualcuno venisse in mente di mettere una renna in giardino solo per motivi decorativi, visto l'approssimarsi del Natale, sappia che per la legge è reato. Non conta che l'animale, in concreto, sia o meno pericoloso. La legge infatti considera la detenzione di animali selvatici un reato di pericolo presunto per la salute dell'uomo e l'incolumità pubblica. Questa la conclusione a cui è giunta la Cassazione, nella sentenza penale n. 50137/2018 (sotto allegata), accogliendo la tesi del Procuratore ricorrente.

La vicenda processuale

Il giudice di primo grado assolve l'imputato dall'illecito penale di cui all'art. 6, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, perché il fatto non costituisce reato. Non è stata infatti dimostrata la pericolosità della renna detenuta dall'imputato per un allestimento natalizio. La sentenza però viene impugnata dal Procuratore della Repubblica in quanto "deve considerarsi vietata la detenzione di animali che costituiscano pericolo per la salute o la pubblica incolumità, a prescindere da ogni valutazione sulla loro concreta nocività e sulle specifiche modalità della loro custodia, trattandosi di reato di pericolo presunto." Il Procuratore generale conclude per il rigetto del ricorso.

La detenzione di animali selvatici costituisce reato di pericolo

Secondo la Cassazione occorre prima di tutto precisare che non si sta contestando il fatto che la renna rientri o meno nella categoria degli animali pericolosi, così come definiti dall'art. 1 decreto del Ministro dell'Ambiente del 19 aprile 1996. Il ricorrente più che altro punta l'accento sul fatto che, comunque "deve considerarsi vietata la detenzione di animali che costituiscano pericolo per la salute o la pubblica incolumità, a prescindere da ogni valutazione sulla loro concreta nocività e sulle specifiche modalità della loro custodia" a meno che non sia autorizzata per finalità di allevamento, ripopolamento, ornamentale o amatoriale. La mera detenzione di animali selvatici costituisce infatti un reato di pericolo presunto, che punisce il solo fatto di mettere potenzialmente in pericolo un certo bene, identificabile in questo caso, con la salute e l'incolumità pubblica.

Leggi anche Detenzione di animali selvatici: cosa si rischia?

Data: 13/11/2018 17:00:00
Autore: Annamaria Villafrate