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Multa mancata comunicazione dati conducente: facciamo chiarezza

Con una circolare del 2011, il Ministero dell'interno ha escluso l'obbligo di comunicare i dati in caso di ricorso, ma la giurisprudenza più recente sembra di diverso avviso


di Valeria Zeppilli – In materia di circolazione stradale e multe per eccesso di velocità, è molto dibattuta la questione del se, anche in caso di ricorso, il destinatario del verbale sia obbligato a comunicare i dati del conducente.

La Circolare del ministero dell'interno

Secondo una circolare del Ministero dell'interno del 29 aprile 2011 (qui sotto allegata e per la quale si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon), se viene presentato ricorso contro il verbale, tale circostanza giustifica l'omissione dei dati del conducente e non fa scattare l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 126-bis del codice della strada. Come si legge nella circolare, infatti, in tali casi "il destinatario dell'invito non può ritenersi obbligato a fornire i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi".

La giurisprudenza sulle multe per mancata comunicazione dati conducente

L'interpretazione data dalla circolare è stata confermata anche in alcune successive sentenze di merito (come nella pronuncia numero 8354/2016 del Tribunale di Roma), ma non sono mancate anche pronunce di segno opposto.

Nell'ordinanza numero 28136/2017, ad esempio, la Corte di cassazione ha infatti affermato che le due condotte sanzionabili in caso di eccesso di velocità, ovverosia quella relativa all'infrazione presupposta e quella attinente all'omessa o ritardata comunicazione delle generalità del conducente, sono autonome, essendo diversi i beni tutelati dalle previsioni sanzionatorie. Di conseguenza, i giudici di legittimità sono giunti alla conclusione che "l'obbligo di comunicazione sancito dalla norma in esame è indipendente dagli esiti di una concorrente impugnativa attinente alla legittimità dell'accertamento dell'illecito presupposto, con la conseguenza che il termine per la comunicazione delle generalità del conducente decorre dal momento della richiesta dell'autorità".

In tal senso si è espressa, ancor più di recente, anche l'ordinanza numero 18027/2018, ove si legge che "questa Corte ha affermato il principio secondo cui "In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art.126-bis comma 2 CdS, a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito" (Cass. Sez. 2, Sentenza n.15542 del 23/07/2015, Rv.636027; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n.22881 del 10/11/2010, Rv.615544). Ne consegue che l'autorità non è tenuta a soprassedere alla richiesta di comunicazione dei dati del conducente del mezzo in attesa della definizione della contestazione della violazione originaria".

Cosa fare per evitare la multa?

Nel dubbio, quindi, è consigliabile comunicare sempre i dati del conducente. Nonostante il parere autorevole del Ministero dell'interno, infatti, la giurisprudenza più recente ha dimostrato in più occasioni di disattenderlo.

Data: 28/09/2018 22:00:00
Autore: Valeria Zeppilli