Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Box auto, niente detrazioni se non è nuovo

Niente detrazione per recupero del patrimonio edilizio, se il box auto non è di nuova costruzione ma deriva da fa parte di intervento di ristrutturazione di un'unità abitativa, per cambio di destinazione


di Gabriella Lax – Se il box auto non è nuovo non si potrà usufruire delle detrazioni per recupero patrimonio edilizio. A stabilirlo è l'Agenzia delle entrate in una delle risposte agli interpelli riguardanti una serie di argomenti.

Niente detrazioni fiscali per il box auto, se non è nuovo

Niente detrazione per recupero del patrimonio edilizio, se il box auto non è di nuova costruzione, ma deriva da intervento di ristrutturazione di un'unità abitativa, per cambio di destinazione.

Il caso analizzato dall'Agenzia delle entrate riguardava un contribuente che, nell'intento di procedere all'eventuale presentazione di un modello 730/2018 integrativo, avrebbe voluto fruire della detrazione per acquisto e realizzazione di un box pertinenziale (art. 16-bis, dpr 917/1986, Tuir), tenendo conto della certificazione del costo di realizzo, rilasciata dalla ditta esecutrice dei lavori e delle istruzioni al modello.

Si trattava dell'acquisto di un box auto a piano terra, che costituiva pertinenza all'abitazione situata nello stesso immobile, ricavato dal frazionamento e dal cambio di destinazione d'uso di unità abitative. L'impresa che aveva effettuato i lavori aveva negato la consegna della certificazione per carenza dei requisiti richiesti e, quindi, per esclusione dell'agevolazione, di cui alla lettera d), comma 1, art. 16-bis del Tuir.

Richiamando quelle disposizioni, il Fisco ha confermato che l'agevolazione in commento è riconosciuta anche per la realizzazione di autorimesse e per l'acquisto di posti auto pertinenziali e autorimesse, limitatamente ai costi di realizzo comprovati da specifica attestazione del costruttore ma, non trattandosi d'intervento ex novo (in base alla circolare 121/E/1998 e 7/E/2018) è stato specificato che, nel caso di specie, il box auto deriva da un mero intervento di ristrutturazione di un'unità abitativa con cambio di destinazione d'uso e quindi lo stesso non risulta agevolabile.

Data: 20/09/2018 19:00:00
Autore: Gabriella Lax