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Addio reato di minaccia senza querela

A seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 36/2018, il reato di minaccia è quasi sempre procedibile a querela e si estingue quindi per remissione della stessa seguita da accettazione


di Valeria Zeppilli – Il decreto legislativo numero 36/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 aprile, nel modificare la procedibilità di alcuni reati ha previsto che per il reato di minaccia la procedibilità d'ufficio resta solo nel caso in cui il fatto sia commesso nei modi di cui all'articolo 339 del codice penale. Per tutti gli altri casi è necessaria la querela di parte.

Reato estinto

La recente riforma ha iniziato a produrre i suoi effetti anche nelle aule di giustizia. La sentenza numero 36100/2018 della Corte di cassazione (qui sotto allegata) ha infatti decretato l'estinzione del reato di minaccia a seguito della remissione di querela da parte della persona offesa e dell'accettazione da parte dell'imputato.

La vicenda

Nel caso di specie, il ricorrente era stato condannato in primo grado per violazione di domicilio aggravata da violenza sulle cose, danneggiamento, minaccia e percosse nei confronti del suocero. In secondo grado il danneggiamento era stato ritenuto assorbito nel reato di cui all'articolo 614 del codice penale.

A fronte della remissione della querela, in sede di legittimità sono venuti meno anche il reato di minaccia, in conseguenza della recente riforma, e quello di percosse. Per il resto, la condanna per la condotta del genero irascibile resta, ma il compito di determinare la pena concernente il reato residuo è affidato dalla Cassazione alla Corte d'appello, non essendo la stessa in condizione di provvedere ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l) del codice di procedura penale.

Data: 02/08/2018 06:00:00
Autore: Valeria Zeppilli