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Responsabilità medica e obbligazione di mezzi

L'obbligazione assunta dal medico è un obbligazione di mezzi. Il mancato raggiungimento del risultato sperato dal paziente non è pertanto fonte automatica di responsabilità


di Valeria Zeppilli – Quando si va a valutare un caso di presunta responsabilità medica occorre avere bene a mente una distinzione fondamentale nel mondo giuridico: quella tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato.


Obbligazione di mezzi e obbligazione di risultato

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Le obbligazioni di mezzi, infatti, sono quelle che hanno per oggetto l'impiego diligente, da parte dell'obbligato, delle prestazioni che gli sono richieste; rispetto ad esse il creditore non può pretendere il raggiungimento di un determinato risultato e l'adempimento non è connesso all'esito positivo dell'attività posta in essere dal debitore. Ciò al contrario di quanto avviene nelle obbligazioni di risultato, che consistono proprio nel conseguimento di un determinato risultato da parte dell'obbligato, il quale è adempiente solo quando "raggiunge l'obiettivo".

Tipologia di obbligazione del medico

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Il medico, nei confronti del paziente, assume un'obbligazione che non è di risultato ma di mezzi e tale assunto è fondamentale nella valutazione della sua responsabilità per interventi che non hanno portato ai risultati sperati.

Del resto, non può non considerarsi che l'attività professionale medica ha un'alea sulla quale il professionista non è in grado di intervenire.

Il medico quindi, quando assume un'obbligazione nei confronti del paziente, è tenuto a operare con la massima diligenza per raggiungere il risultato sperato dal paziente stesso ma non si obbliga a raggiungerlo.

Niente responsabilità automatica

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Di conseguenza, se il risultato desiderato dal paziente non è raggiunto, non è possibile addebitarne automaticamente, per tale sola circostanza, la responsabilità al sanitario, ma occorre valutare il comportamento del medico tenendo conto dei doveri che regolano lo svolgimento dell'attività professionale, come quello di diligenza. Solo se questi sono violati, il sanitario potrà dirsi inadempiente e responsabile nei confronti del paziente.


Data: 12/07/2018 16:00:00
Autore: Valeria Zeppilli