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Fondo solidarietà acquirenti di immobili

Con decreto del 2 febbraio scorso (pubblicato sulla G.U. del 10 febbraio 2006) è stato istituito il Fondo di solidarietà a beneficio degli acquirenti che, a seguito dell'insolvenza del costruttore, hanno subito la perdita di somme di denaro o di altri beni e non hanno conseguito il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili oggetto di accordo negoziale con il costruttore. La gestione del Fondo è attribuita alla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a. (Consap), che vi provvede per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base di apposita concessione, approvata con decreto del medesimo Ministero. La domanda di accesso al Fondo deve essere presentata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto. Essa può essere presentata: per via telematica, utilizzando il modulo interattivo disponibile sul sito Internet della Consap S.p.a.; per consegna diretta presso la sede della stessa Concessionaria; a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno inoltrata alla sede della Concessionaria. Data: 06/03/2006
Autore: Cristina Matricardi