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Colpo di frusta: risarcimento senza radiografia

Il diritto al risarcimento in caso di colpo di frusta, come riconoscere un danno permanente e valutare un danno reale


Nella puntata di oggi della rubrica "I racconti giuridici di nonna Norma e nonno MassiMario, due anziani avvocati ancora in attività che cercano di insegnare il diritto al nipotino Cavillo, attraverso brevi racconti narrati come favole, nonno MassiMario spiegherà al piccolo il diritto al risarcimento del danno per il c.d. "colpo di frusta" anche senza accertamenti strumentali, come affermato da una recente sentenza del tribunale di Rimini e in precedenza anche dalla Cassazione.
Buona lettura!

Colpo di frusta non serve la radiografia

CAVILLO: "Buongiorno nonno, prima di iniziare a fare i compiti mi racconti una delle tue storie giuridiche?"
Nonno MassiMARIO: "Ciao CAVILLO, certo che si. Allora oggi ti racconterò quello che ha stabilito il Tribunale di Rimini sulla risarcibilità del " colpo di frusta" ritenendo che non sempre è necessario accertare strumentalmente le lesioni di modeste entità derivate da un incidente stradale."
CAVILLO: "Nonno ma che cos'è il colpo di frusta?"
Nonno MassiMARIO: "Allora tecnicamente si dice che il colpo di frusta è un evento traumatico che interessa il rachide cervicale cioè il collo; in pratica durante un incidente stradale, in seguito all'urto con un'altra macchina, sia il conducente che il passeggero possono avere un contraccolpo al collo e quindi avvertire molto dolore. Questo si verifica perché vengono superati i limiti fisiologici di escursione articolare cioè in parole semplici il collo si piega oltre il dovuto".
CAVILLO: "Mamma mia solo a sentirti mi fa male il collo. E, quindi, cosa ha detto il Tribunale di Rimini?"
Nonno MassiMARIO: "Allora devi sapere che con la legge n. 27 del 2012 è stato modificato l'art. 139 del codice delle assicurazioni inserendo una previsione in base alla quale per le lesioni di lieve entità, che non siano riscontrate da un accertamento clinico strumentale obiettivo (ad es. attraverso una radiografia) , non si può riconoscere un danno biologico permanente".
CAVILLO: "Ah ecco, quindi, se una persona dice che gli fa male il collo ma dalla radiografia non risulta nulla non ha diritto al risarcimento?"
Nonno MassiMARIO: "Già sostanzialmente sarebbe così, però il Tribunale di Rimini ha precisato che l'art. 139 del codice delle assicurazioni ha voluto evitare che il risarcimento delle lesioni di lieve entità si basasse su supposizioni o suggestioni del danneggiato ma questo non vuol dire che i postumi non visibili non possano essere risarciti,purché la loro esistenza risulti da criteri di assoluta e rigorosa scientificità.
Ma quello che ha detto il Tribunale di Rimini (con la sentenza n. 341 del 2017) precedentemente era stato affermato anche dalla Cassazione con la sentenza n. 18773 del 2016".
CAVILLO: "Quindi nonno ricapitolando se durante un incidente una persona si fa male al collo ma poi facendo una radiografia non risulta nessun danno non significa che non può essere risarcito?"
Nonno MassiMARIO: "Esatto sarà il medico legale, durante l'accertamento(cioè la visita)a individuare quali altri strumenti, diversi dalla radiografia, potrà utilizzare per valutare il danno reale".
CAVILLO: "Grazie nonno vado a fare i compiti".
Nonno MassiMARIO: "A dopo piccolino".

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Data: 11/05/2018 18:00:00
Autore: Barbara Pirelli