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Condominio: più grave il furto dall'auto parcheggiata nel cortile

Per la Cassazione, si tratta di furto in abitazione ed è escluso il danno di lieve entità in relazione alla somma di 100 euro considerata non irrisoria


di Marina Crisafi – Furto in abitazione per chi ruba 100 euro dall'auto parcheggiata nel cortile condominiale. Ed esclusa anche la possibilità di riconoscere il danno di lieve entità dato che la somma non è irrisoria. Così ha deciso la quarta sezione penale della Cassazione (sentenza n. 15200/2018 sotto allegata), esprimendosi in una vicenda avente per protagonista un uomo che aveva portato via 100 euro da una vettura parcheggiata nel cortile di un condominio.

La vicenda

L'uomo ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che lo aveva condannato a 2 anni di reclusione, lamentando la mancata riqualificazione della fattispecie delittuosa di cui all'art. 624-bis c.p. in quella di cui 624 c.p., atteso che il furto non era stato perpetrato all'interno di un luogo di privata dimora. Lamentava inoltre il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., in relazione al complessivo pregiudizio economico subito dalla persona offesa e non già al mero valore intrinseco dell'oggetto sottratto.

Furto in abitazione dall'auto parcheggiata in condominio

Gli Ermellini, però gli danno torto. Il furto infatti è stato perpetrato, ricordano, all'interno della corte condominiale dove era parcheggiata l'auto della persona offesa, sicchè nel caso "trova applicazione il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il reato di furto in abitazione la sottrazione illecita di beni mobili posti all'interno di aree condominiali, anche quando le stesse non siano nella disponibilità esclusiva dei singoli condomini" (cfr. Cass. n. 4215/2013).

Quanto alla circostanza attenuante, il Palazzaccio si riporta al costante orientamento della S.C. che ritiene "come la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presupponga necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subiito in conseguenza della sottrazione della "res"". Per cui, è inappuntabile la decisione dei giudici di merito che non hanno riconosciuto l'attenuante il relazione al furto di una somma di cento euro, "certamente non irrisoria dal punto di vista economico.

Tuttavia, atteso che la sentenza di merito "omette completamente di motivare in merito al giudizio di bilanciamento delle circostanze, con particolare riguardo alla richiesta difensiva di prevalenza della attenuanti generiche sulle aggravanti", come denunciato dal ricorrente, la stessa va annullata limitatamente a tale punto e la parola passa al giudice del rinvio.

Data: 09/04/2018 14:00:00
Autore: Marina Crisafi