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Gazebo: non serve il permesso

Ecco in quali casi tali elementi rientrano nell'edilizia libera in virtù di quanto disposto dal recente decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti


di Valeria Zeppilli – Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha di recente approvato un decreto, attuativo del cd. decreto Scia 2 (d.lgs. n. 222/2016) e contenente il cd. glossario unico per l'edilizia libera, che elenca (in maniera peraltro non esaustiva) tutti gli interventi di edilizia per i quali non sono richiesti permesso di costruire, Cila o Scia e che quindi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, pur sempre nel rispetto delle prescrizioni locali e della normativa di settore.

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Tra tali opere spiccano, in particolare, i gazebo.

La tabella

Il decreto, nel dettaglio, riporta in allegato una tabella nella quale sono indicati:

Opere contingenti e temporanee

Con particolare riferimento ai agzebo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ricondotto all'edilizia libera le opere di installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, e gli interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la predetta comunicazione.

Deve trattarsi, tuttavia, di opere contingenti e temporanee, dirette ad essere immediatamente rimosse non appena ne cessa la necessità e, comunque, entro massimo 90 giorni.

Aree ludiche

È possibile, inoltre, l'installazione, la riparazione, la sostituzione e il rinnovamento di gazebo di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo se la categoria di intervento è riconducibile alle opere relative alle aree ludiche e ad elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Data: 27/02/2018 16:00:00
Autore: Valeria Zeppilli