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Cassazione: il genitore disoccupato non è esonerato dall'obbligo di mantenere i figli

Gli Ermellini ricordano che lo stato di disoccupazione non scrimina dall'obbligo di contribuzione, salvo che non si provi l'assoluta impossibilità di far fronte alle obbligazioni


Lo stato di disoccupazione del genitore tenuto a corrispondere l'assegno di mantenimento non costituisce un giusto motivo per non adempiere a tale obbligo.

L'obbligo di mantenimento dei figli

Difatti, a seguito della separazione personale dei coniugi, sia consensuale che giudiziale, i figli hanno diritto al mantenimento; mantenimento che deve essere tale da garantire un tenore di vita proporzionato alle risorse economiche dei genitori ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto quando il nucleo familiare era unito.

Ai sensi dell'art. 147 c.c., rubricato "Doveri verso i figli": "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis".

Dal tenore letterale della norma sopra richiamata, si desume che i genitori non hanno solo un obbligo alimentare verso i figli, ma quello che viene indicato con l'espressione "obbligo di mantenimento" ha una portata più ampia in quanto comprende l'obbligo di fornire loro quanto necessario per la vita di relazione nel contesto sociale in cui sono inseriti: obbligo che riguarda l'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario…

Lo stato di disoccupazione del genitore lo esonera dall'obbligo di mantenimento?

Al quesito hanno risposto direttamente i giudici del Palazzaccio, i quali, con sentenza n. 39411/2017 (leggi anche: Assegno ai figli: niente scuse per il padre disoccupato), confermando la condanna per violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti di un padre che non versava l'assegno di mantenimento nei confronti della figlia, hanno ribadito che lo stato di disoccupazione non scrimina il genitore dall'obbligo di contribuzione, salvo che non si provi l'assoluta impossibilità di far fronte alle obbligazioni.


Data: 18/01/2018 18:53:00
Autore: Luisa Camboni