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Testamento pubblico: la volontà va manifestata due volte

Nel caso in cui le disposizioni testamentarie siano ricevute in un momento diverso rispetto al confezionamento della scheda, il notaio deve far manifestare al testatore di nuovo la sua volontà in presenza di testimoni


di Valeria Zeppilli – Per la Corte di cassazione, con riferimento al testamento pubblico (vai alla guida: "Il testamento pubblico"), è possibile che le operazioni di ricevimento delle disposizioni testamentarie siano svolte in un contesto temporale differente rispetto a quello in cui ha luogo la confezione della scheda.

Testamento pubblico: ultime volontà sempre di fronte ai testimoni

Secondo quanto emerge dalla sentenza numero 1649/2017 qui sotto allegata, infatti, le due fasi sono idealmente distinte e non devono necessariamente coincidere temporalmente. Tuttavia, se i momenti in cui le relative operazioni sono svolte sono distinti, va comunque rispettata una condizione, necessaria e sufficiente, per la validità del testamento: se la scheda è predisposta dal notaio, questi deve nuovamente far manifestare al testatore la sua volontà in presenza di testimoni, prima di dare lettura del testamento stesso.

Le indicazioni catastali non sono previste a pena di nullità

Nella medesima pronuncia, originata da una lite tra due fratelli, la seconda sezione civile della Corte di cassazione si è soffermata anche sulla questione delle indicazioni catastali e di configurazione degli immobili cui il testamento si riferisce, precisando che esse non vanno inserite a pena di nullità.

Non importa che il testamento sia olografo o pubblico: per i giudici, ai fini della validità dell'atto è sufficiente che le predette indicazioni possano comunque essere identificate senza possibilità di confusione.

Resta comunque fermo il fatto che gli eredi, al momento della denuncia di successione e di trascrizione del testamento, devono indicare in maniera dettagliata gli immobili predetti, specificandone tutti gli elementi e quindi anche, ad esempio, i dati catastali e le confinazioni. Si tratta, comunque, di un onere che non attiene in nessun modo a un requisito di regolarità e validità del testamento.

Per approfondimenti leggi nella sezione guide Il testamento pubblico

Data: 12/10/2017 16:00:00
Autore: Valeria Zeppilli