Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Pacco non consegnato? Le Poste risarciscono il destinatario

Con la richiesta di riconsegna si verifica la sostituzione del destinatario al mittente nei diritti che derivano dal contratto di trasporto


di Valeria Zeppilli – Se il pacco postale non è mai consegnato, il destinatario ha la possibilità di agire in giudizio per chiedere i danni alle Poste.

Il Giudice di Pace di Vicenza, con la sentenza numero 368/2017 qui sotto allegata, ha infatti condannato queste ultime a farsi carico di un risarcimento di 1000 euro per mancato recapito, chiarendo che il contratto di trasporto è un contratto a favore di terzi, nel quale quindi si assiste a una sostituzione nella legittimazione ad agire per far valere i diritti che derivano dalla fonte negoziale.

La sostituzione del destinatario al mittente

Il giudice ha a tal proposito richiamato un orientamento già affermato "con tranquillante uniformità" dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale la sostituzione del destinatario al mittente nei diritti che derivano da un tal genere di contratto si ha nel momento in cui le cose sono arrivate a destinazione o è scaduto il termine legale o convenzionale per il loro arrivo e il destinatario ne chiede la riconsegna.

Peraltro, se il vettore è convenuto in giudizio dal mittente ma dà la prova di aver ricevuto la richiesta di riconsegna della merce da parte del destinatario, potrà validamente contestare la legittimazione ad agire dell'attore derivante dalla perdita della facoltà di disporre della merce stessa.

La richiesta di riconsegna

Il Giudice di Pace ha chiarito anche che per l'efficacia della richiesta di riconsegna da parte del destinatario non è necessaria alcuna forma particolare. Si tratta, infatti, di una dichiarazione negoziale recettizia a forma libera. Anzi: come chiarito dalla Cassazione con sentenza numero 1932/1969, la richiesta di riconsegna può ritenersi validamente effettuata anche mediante citazione per danni notificata al vettore.

Data: 05/09/2017 19:00:00
Autore: Valeria Zeppilli