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Mensa scolastica: spacciare formaggio comune per parmigiano reggiano è reato

La fattispecie delittuosa integrata è quella di frode nelle pubbliche forniture


di Valeria Zeppilli – Anche far credere di offrire in pasto ai bambini delle scuole il parmigiano reggiano, mentre in realtà i piccoli mangiano formaggio comune, è un comportamento penalmente rilevante.

Si tratta di una conclusione che emerge chiaramente dalla recente sentenza numero 19014/2017 della Corte di cassazione (qui sotto allegata), pronunciata nell'ambito di un procedimento penale instaurato proprio a seguito di una confusione tra i due formaggi.

La frode nelle pubbliche forniture

Prima di soffermarci sulla vicenda, occorre ricordare che l'articolo 356 del codice penale punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a milletrentadue euro chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali da questi ultimi previsti.

Si tratta del reato di frode nelle pubbliche forniture che, come chiarito anche dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 38346/2014, non richiede né gli artifici o i raggiri propri del reato di truffa, né la verificazione di un danno per la parte offesa, ma che si configura se vi è una dolosa inesecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi.

Il formaggio è sigillato? L'imputato si può "salvare"

Nel caso di specie, è proprio per tale reato che l'imputato era stato perseguito penalmente e aveva subito la condanna dei giudici di primo grado: nonostante quanto previsto nel contratto di fornitura, egli, infatti, sembrava aver somministrato ai piccoli avventori della mensa scolastica del formaggio comune e non del parmigiano reggiano.

Per la Cassazione, però, la ricostruzione fattuale alla base delle decisioni dei giudici del merito è incompleta e va integrata, non essendo sufficiente a giustificare una condanna penale.

Infatti, non era stato preso in considerazione il fatto che il formaggio comune era stato reperito in buste chiuse e sigillate e che quindi "non era assai verosimilmente stato utilizzato nella preparazione dei pasti" e non si era dato adeguato peso al fatto che il parmigiano reggiano era stato comunque acquistato qualche giorno prima dell'ispezione.

Resta aperto, pertanto, qualche spiraglio di assoluzione: la questione torna dinanzi alla Corte d'appello.

Data: 24/04/2017 18:00:00
Autore: Valeria Zeppilli