Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianit� di grado United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cartelle Equitalia: chi rinuncia alla causa col fisco per aderire alla sanatoria deve pagare le spese

La Cassazione chiarisce che se i motivi contro gli atti impositivi erano infondati, si applica il principio della soccombenza virtuale


di Marina Crisafi - Chi rinuncia alla causa perché ha aderito alla rottamazione delle cartelle paga le spese processuali se i motivi addotti per far annullare l'atto impositivo erano comunque infondati. Si applica, in sostanza, il principio di soccombenza virtuale. Lo ha affermato la Cassazione, con l'ordinanza n. 8377/2017, depositata poche ore fa (qui sotto allegata), fornendo i primi chiarimenti in assoluto sulla definizione agevolata introdotta dal d.l. n. 193/2016.

La fattispecie riguarda una contribuente che aveva ricevuto cartelle per il pagamento di Irpef e Irap impugnate senza successo innanzi alla Ctp e poi alla Ctr. La donna ricorreva dunque innanzi al Palazzaccio, ma, nelle more, intervenuto il decreto sulla rottamazione, decideva di aderire alla definizione agevolata, rinunciando alla causa.

Per cui, agli Ermellini non resta che dare atto dell'estinzione del giudizio, tuttavia, condannando la donna alle spese processuali, in considerazione della sua soccombenza virtuale.

Questo in ragione del fatto, spiegano dalla sesta sezione civile, che i motivi presentati a sostegno del ricorso erano infondati.

Per cui, piazza Cavour mette in conto alla contribuente 2.500 euro di spese processuali del giudizio di legittimità oltre eventuali altre prenotate a debito!

Data: 01/04/2017 14:30:00
Autore: Marina Crisafi