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La Cassazione sul licenziamento per profitto

Il contrasto giurisprudenziale sorto in seno alla Suprema Corte


di Manuele Merlo Serventi - Conla sentenza n° 25201/2016, la Corte di Cassazione ha sancito il principio didiritto secondo il quale il mero obiettivo del conseguimento del profitto puòadeguatamente giustificare la soppressione di una prestazione lavorativa e,conseguentemente, integrare idoneo motivo oggettivo di licenziamento.

Cosìstatuendo, il supremo consesso nomofilattico è giunto ad un approdo inedito,seppur in qualche modo presagito da precedenti decisioni.

Cass.n° 19185/2016 aveva, infatti, affermato che poteva costituire giustificatomotivo oggettivo di licenziamento anche soltanto una diversa ripartizione didate mansioni fra il personale di servizio, attuata ai fini di una piùeconomica gestione aziendale.

Sullastessa lunghezza d'onda si erano, sostanzialmente, poste anche altre pronuncedella Corte di Cassazione per cui il datore di lavoro può ricercare il profittomediante la riduzione del costo del lavoro o di altri fattori produttivi (Cass. n° 13516/2016) o – ancora – licenziare per giustificato motivo oggettivoil lavoratore in ipotesi di esternalizzazione del settore di attività ( Cass.n° 6346/2013).

Avversol'orientamento giurisprudenziale sinora esposto ne sussiste, tuttavia, un altrodi segno opposto per il quale il licenziamento per giustificato motivo oggettivonon deve risultare meramente strumentale ad un incremento del profitto ( Cass.n° 755/2012; Cass n° 1916/2011; Cass. n° 1230/2011).

Inposizione intermedia tra i due orientamenti citati si trova una terza posizioneper la quale è legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo purchévolto a far fronte a sfavorevoli situazioni economiche non meramentecontingenti, influenti in maniera decisiva sulla normale attività produttivadell'impresa considerata ( Cass. 20534/2015; Cass. 5173/2015; Cass. 4299/2013).

Datala situazione come sopra descritta, è evidente che in materia di licenziamentoper giustificato motivo oggettivo sussista una giurisprudenza di Cassazioneassai contrastante che potrebbe risolversi soltanto con un'apposita pronunciaresa a Sezioni Unite.

Data: 31/03/2017 16:00:00
Autore: Manuele Serventi Merlo